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Versamento contributo funzionamento Arera anno 2021

Con determinazione n. 70/DAGR/2021 (vedi Allegato A) il Direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021.
In base alla Delibera 27 luglio 2021 334/2021/A (vedi Allegato A) il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2021, che dovrà essere versato entro il termine del 2 novembre 2021, è così stabilito:
– nella misura dello 0,31 (zerovirgolatrentuno) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero;
– nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi, all’esercizio 2020, per i soggetti di cui al punto precedente, che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa;
– nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono;
– nella misura dello 0,30 (zerovirgolatrenta) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti.
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani) o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.
Per i soggetti non più operanti nell’anno di versamento nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono e di seguito elencate ma che restino operative in una o più delle altre attività ovvero cessano tutte le suddette attività restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo per le attività esercitate nell’anno precedente a quello di versamento.
Qualora l’applicazione delle singole aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel singolo settore. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION 
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