Con Risoluzione n. 4/DF il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del D. L. n. 18 del 2020.
Il termine previsto dall’art. 18 del DM 11 settembre 2000, n. 289 (il quale dispone che gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione), è da intendersi prorogato a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del decreto Cura Italia. Ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Il Dipartimento ricorda, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.