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Verifica finale Fondi Covid. Disponibili i dati per singolo Ente

La Direzione Centrale della Finanza Locale – nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 25 gennaio 2024, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie – ha reso disponibile le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle Note metodologiche.

I dati esposti negli allegati C e D, relativi alla verifica finale delle risorse del “Fondone”, potrebbero non trovare corrispondenza con i calcoli effettuati dagli enti ed esposti nel risultato di amministrazione in conseguenza dei correttivi apportati dal Tavolo tecnico, come meglio specificato nelle note metodologiche. Il percorso logico della verifica finale degli effetti dell’emergenza COVID19 è stato suddiviso in due fasi, la prima relativa al biennio 2020 e 2021 e la seconda relativa all’annualità 2022. La prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane ed è stata volta a verificare l’adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, risultavano  disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del “Fondone” e/o dei ristori di spesa assegnati, allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell’esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all’entrata del Bilancio dello Stato.

Di seguito i correttivi apportati:

  • in caso di certificazione con saldo complessivo positivo in uno degli anni considerati, il fabbisogno è stato calcolato pari a zero;
  • la certificazione Covid-19/ 2022 è stata considerata solo con riferimento alle maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte;
  • per gli enti che nel 2020 e 2021 abbiano subito la sanzione pari al 100% delle risorse del “Fondone” attribuite nel medesimo anno per mancata trasmissione della certificazione COVID, è stata verificata solamente l’annualità non oggetto di sanzione;
  • sono stati considerati gli effetti dei prelievi sul soggiorno solo nel caso in cui gli enti non abbiano integralmente coperto la perdita certificata nel medesimo triennio;
  • si è tenuto conto della variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, nonché dell’effettiva consistenza della Lettera E del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
  • azzeramento del surplus di risorse rispetto ai fabbisogni Covid eventualmente dovuto, per comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che presentano una Lettera E del risultato di amministrazione negativa, con riferimento all’ultimo rendiconto di gestione approvato;
  • si è tenuto conto del “Ripiano disavanzi (perdite) riferiti ad Organismi partecipati, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, inseriti nell’apposita Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali” dei modelli CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID19/2022.

Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le  informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).

Per gli enti locali con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Per quanto riguarda il conguaglio dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato F per le province e città metropolitane. Si precisa che i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, non sono stati oggetto di correttivi. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:

  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Buono viaggio;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Centri estivi”;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Aree interne” relative all’incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e  commerciali dei comuni nelle aree interne;
  • le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria;
  • e risorse di cui al fondo per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del  COVID-19;
  • le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale.

È stato invece ritenuto opportuno apportare dei correttivi al ristoro relativo a “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, come di seguito riportati:

  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” certificate dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di variazione positiva degli impegni per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” valorizzate per un importo superiore rispetto all’ammontare dei ristori  dichiarati come utilizzati, l’importo dei ristori non utilizzati è stato ridotto del valore corrispondente;
  • sono stati considerati gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell’anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell’anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell’anno 2022 ma sostenuti nell’anno successivo. Ciò al fine di considerare l’effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell’anno 2022, ancorché sostenuti nell’anno successivo.

 

Allegati:

Allegato A – Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Risultanze del conguaglio finale Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane
Allegato D – Risultanze del conguaglio finale Province e Città metropolitane
Allegato E – Conguaglio ristori specifici di spesa Comuni e Unioni di comuni
Allegato F – Conguaglio ristori specifici di spesa Province e Città metropolitane

 

 

La redazione PERK SOLUTION

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