Con il messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito all’art. 81 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), che nel riformulare l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la già menzionata legge n. 27/2020 ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Nello specifico l’Istituto evidenzia che con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che l’articolo 81 del decreto-legge n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020». Pertanto, resta confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
In conseguenza, di quanto sopra, l’Istituto evidenzia, altresì, che la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020.
A far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.
Gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.