L’art. 66-quinquies del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – c.d. Decreto Semplificazioni bis – nel novellare l’art. 208, comma 5-bis, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), aggiunge un’ulteriore possibile destinazione per le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato. Si tratta di una novità significativa in materia di utilizzo dei proventi in questione che trova la sua ratio nel supportare l’azione della protezione civile nell’affrontare le emergenze e fornire assistenza alla popolazione.