La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 282/2021, ritiene possibile utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone covid, per effettuare trasferimenti in favore della fondazione (che nel caso di specie gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale ed un Centro Diurno Integrato), al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica.
La Sezione ricorda che l’obiettivo del fondo è quello di attribuire agli enti locali delle risorse in grado di compensare la perdita di gettito subita a causa dell’emergenza pandemica, evitando che la riduzione delle risorse disponibili possa interferire con la capacità degli enti di realizzare le funzioni fondamentali agli stessi attribuite. La possibilità di destinare tali risorse in favore di una fondazione che, per effetto dell’emergenza pandemica, abbia dovuto far fronte a maggiori spese ed a minori entrate deve essere valutata alla luce dei principi generali in tema di assegnazione di contributi economici.
È pertanto astrattamente possibile per un comune utilizzare una quota delle suddette risorse per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni, a condizione che queste ultime concorrano all’esercizio delle funzioni fondamentali del comune stesso ed al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. Per effettuare il trasferimento è, tuttavia, necessario che il comune, con riferimento alla situazione concreta, valuti l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ai quali la consolidata giurisprudenza contabile subordina l’erogazione di contributi pubblici al fine di assicurare il perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all’ente e la corretta gestione delle risorse pubbliche erogate.
È necessario, per la Corte, che i rapporti fra la fondazione e l’ente locale siano disciplinati da una specifica convenzione, nel cui ambito inquadrare i contributi che l’ente locale eroga allo scopo di incrementare il patrimonio della fondazione e così contribuire al raggiungimento dello scopo della fondazione, escludendo in ogni caso che le risorse possano essere utilizzate per il ripiano di perdite pregresse ed assicurando al contempo una adeguata rendicontazione dell’attività svolta che consenta di verificare che le risorse attribuite sono state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION