La Ragioneria Generale dello Stato, con la FAQ 49, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare gli avanzi del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per la copertura delle maggiori spese per l’energia elettrica.
L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:
- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’ articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli “ avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.
La RGS precisa che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, integra l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.
La redazione PERK SOLUTION