Con la risposta a interpello n. 433 del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo annuale pagato dal Comune ad una Società in house a seguito di stipula di una convenzione pluriennale di una tratta della pista ciclopedonale, costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.
La Società istante rappresenta l’intenzione di stipulare con il Comune (partecipata al 77%) una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze. Trattasi di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune alcun canone e per la fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell’utenza. Essendo gli introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate subconcessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) il Comune si obbliga a un duplice intervento finanziario: a) versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all’Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta
assegnata; b) riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all’interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.
L’Agenzia ricorda che secondo la Circolare n. 4/E del 2013 un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro. l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata ”ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione” (cfr. risoluzioni 24 aprile 2001, n. 54/E, 11 giugno 2002, n. 183/E e 16 marzo 2004, n. 42/E).
La medesima circolare, al paragrafo 1, chiarisce altresì che la valutazione della natura di un contributo pubblico va, innanzitutto, effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi, riportati in ordine gerarchico nella stessa circolare.
La redazione PERK SOLUTION