Pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
il Decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Il Decreto precisa, inoltre, che l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Codice (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smi) sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
– le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
– le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
– gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
– le reti associative (artt. 41 e ss.);
– le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
– le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
– le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– le formazioni e le associazioni politiche;
– i sindacati;
– le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
– le associazioni di datori di lavoro;
– gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Autore: La redazione PERK SOLUTION