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Terzo mandato Sindaci, decreto slitta a prossima riunione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data odierna, ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, c.d. decreto elezioni, che dovrebbe prevedere l’aumento da due a tre mandati dei limiti di permanenza consecutiva in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti e la cancellazione del limite negli enti con meno di 5mila abitanti.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’art. 4 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Attualmente è previsto che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica – precisa la relazione al decreto – risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità.

La norma dovrebbe innalzare il limite da due a tre mandati consecutivi per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUEL. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

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