Skip to content

Telefisco 2025, Canone Unico: Aumento tariffe con variazione limitata

In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), non è possibile per gli enti locali aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che il gettito complessivo deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. È questa, in sostanza, la risposta del Ministero dell’economia e finanza ai quesiti di Telefisco 2025.

Nello specifico il quesito è il seguente:

D. Il canone unico è caratterizzato da una disposizione normativa tariffaria più volte interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nonché dalla Corte dei conti come limite all’incremento di gettito, presente nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe». In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), è possibile aumentare le tariffe del canone unico ottenendo un gettito superiore rispetto all’anno di istituzione del canone?

Alla domanda, il Ministero fornisce risposta negativa, poiché la modifica apportata dall’articolo 1, comma 757, lett. a) della legge n. 207 del 2024 non riconosce agli enti locali la possibilità di aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019. Ed invero, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno solo la funzione di consentire agli enti locali, all’interno dei limiti di gettito fissati dal Legislatore, di graduare in maniera più precisa le tariffe in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico, necessità che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in una zona di particolare pregio urbanistico.

Inoltre, il Ministero ha risposto negativamente alla possibilità di applicare la maggiorazione Istat a tutte le tariffe del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria, poiché non si ritiene possibile un’estensione analogica della previsione normativa contenuta nei commi 831 e 831-bis dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo la quale gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente esclusivamente per le fattispecie ivi disciplinate. Tale chiara volontà del Legislatore non può essere neppure superata sulla base della considerazione del carattere patrimoniale del canone in questione che, il quale, tra le altre entrate sostituisce anche il Cosap, di cui all’articolo 63 del Dlgs 446 del 1997, la cui natura patrimoniale è stata acclarata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2008).
A questo proposito, il Ministero ricorda che anche per il Cosap era prevista la rivalutazione Istat solo per le
occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli