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Tasso di interesse legale, dal 1° gennaio 2021 fissato allo 0,01%

Sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020, è stato pubblicato il DM del MEF dell’11/12/2020, che modifica il tasso d’interesse legale abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021. La nuova misura del tasso di interesse legale è stata determinata in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.

Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi legali
Il saggio (tasso) degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION