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TARSU sull’immobile destinato a Bed and Breakfast

La superficie di un terrazzo pertinenziale destinata a ricezione turistica è soggetta al pagamento della TARSU. A tale conclusione è giunta la CTR ligure, con sentenza del 20/09/2021 n. 708, ribaltando l’esito della decisione dei giudici di primo grado. La Commissione tributaria provinciale aveva, infatti, ritenuto che l’occasionalità e la marginalità dell’attività di bed and breakfast svolta sulla superficie del terrazzo non mutava la naturale destinazione dell’immobile a civile abitazione.
I giudici rammentano che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso. adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Peraltro, il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.
L’esclusione disposta dalla CTP si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione. Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo. Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.
La superficie, oggetto di attività di carattere commerciale da parte di una società, peraltro dimostrata tramite dichiarazione di inizio attività, non può in alcun caso essere esente dal pagamento della TARSU.

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