Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.
Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.
L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.
“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.
“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.
La redazione PERK SOLUTION