Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti

Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.

Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.

L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rischio infiltrazioni mafiose: l’imprenditore è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list

Nel caso in cui bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista. Lo chiarisce ANAC, con il Comunicato del presidente del 17 gennaio 2023.

Nel corso dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, sono infatti emerse delle criticità riguardo all’obbligo dell’iscrizione alla cosiddetta white list, ossia l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nei casi in cui le attività maggiormente esposte non siano l’oggetto principale della gara ma costituiscano attività secondarie o accessorie alla prestazione oggetto dell’appalto.

Anac ricorda che il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Si tratta di un requisito a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, come la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.

Nuove attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 28 luglio 2020 inviata ai Prefetti fornisce le indicazioni operative per adeguare le white list alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 23/2020 (convertito dalla legge n.401/2020), che ha individuato nuove attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali. In quest’ultima categoria, spiega la circolare, confluiscono le attività già previste di trasporto di materiali a discarica per conto terzi, di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, e sono ora ricomprese raccolta,  trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei  rifiuti, risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
La finalità è quella di rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata e rafforzare l’attività di prevenzione contro le aggressioni criminali all’economia legale: si tratta di una rimodulazione e un ampliamento dei settori di attività considerati “sensibili” nei quali si articola ciascuna white list tenuta da ogni prefettura.
Questa ultima contiene l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che operano in certi settori e che, a seguito degli accertamenti effettuati preliminarmente all’iscrizione e ai controlli che seguono, non sono considerati soggetti economici a rischio di infiltrazione mafiosa.
Alla circolare è allegato lo schema per adeguare l’articolazione dell’elenco. Anche i modelli per le domande di iscrizione alle white list da parte delle imprese dovranno essere modificati di conseguenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION