Whistleblowing: fissate le garanzie per il dipendente che si rivolge all’Anac

Alla possibilità di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda (“whistleblowing”), si aggiunge ora la possibilità di inviare una segnalazione direttamente all’Autorità Anticorruzione. Questa è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma della disciplina del whistleblowing, cui si riferiscono le Linee guida dell’Anac relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni cosiddette “esterne”, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con Anac per garantire il rispetto della protezione dei dati delle persone coinvolte in tutto il processo di gestione della segnalazione, con particolare riguardo alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, anche mediante il ricorso alla crittografia. La segnalazione “esterna” può essere effettuata in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna degli enti pubblici o privati ove il lavoratore presta servizio oppure in caso di timore di ritorsione o rischi per l’interesse pubblico.

Le violazioni possono essere segnalate ad Anac in modalità digitale, tramite una specifica piattaforma online, o tramite i canali tradizionali (ad es. servizio telefonico, incontro in presenza) e devono riguardare illeciti circostanziati o che si ritiene potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti. Le Linee guida contengono anche chiarimenti utili sui principali aspetti del nuovo quadro normativo e forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di segnalazione interna.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida di Anac chiariscono, anche, l’ambito delle condotte segnalabili e ribadiscono la necessità di garantire – nel caso delle segnalazioni tramite piattaforma informatica – la non tracciabilità del segnalante per non vanificare le tutele di riservatezza previste dalla legge, ma di tracciare, a tutela della sicurezza del trattamento, le operazioni effettuate dal personale autorizzato a gestire le segnalazioni (Fonte Garante Privacy).

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing, dal 15 luglio efficace la nuova disciplina

Con l’efficacia dal 15 luglio del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i cosiddetti whistleblower, entrano in vigore le nuove Linee guida Anac volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui Anac si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Pubblicato anche il nuovo  Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio Anac.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: avviate le consultazioni on line per l’adozione delle Linee guida Anac

L’ANAC ha reso disponibile la consultazione on line sullo “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, il cosiddetto whistleblowing.

Le Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, che recepisce recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, visto il termine stringente per loro adozione disposta dal legislatore.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Le Linee Guida sono volte anche a fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo riguardo a tali canali. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva 2019/1937.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing, parere favorevole del Garante della Privacy al recepimento della direttiva UE

Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing.

Lo schema di decreto riconduce ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di norme, tra le quali quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall’Autorità al Governo nell’ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.

Lo schema prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure infine mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l’ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico.

Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

Whistleblowing: Approvato il decreto per il recepimento della direttiva europea

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 dicembre 2022, ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing.

La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L’ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

Oltre all’obbligo di riservatezza riguardo all’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Whistleblower: licenziato non tutelabile se non si tratta di ritorsione

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile. L’accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti dell’amministrazione. E’ quanto ha stabilito Anac intervenendo in due distinti procedimenti, riguardanti due enti diversi, accomunati però dal medesimo principio: la segnalazione di illeciti non salvaguardia da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività.

In uno dei due casi presi in esame da Anac, il whistleblower aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente presso cui lavorava. Successivamente a detta segnalazione, l’ente ha avviato quattro procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, di cui uno culminato con la destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla segnalazione di fatti illeciti di truffa. In realtà, però, le garanzie previste dal decreto legislativo 165/2001 a favore del whistleblower, in questo caso non scattano perché non è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione. Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti. Come pure il medesimo comportamento contestato al dipendente era stato tenuto anche precedentemente alla segnalazione dei presunti illeciti. Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

Allo stesso modo nel secondo caso preso in esame da Anac è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite. E quindi il trasferimento e la successiva sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano da ritenersi correlate alla denuncia effettuata come whistleblower.

Le Delibere Anac: Delibera n. 673 del 22 settembre 2021 e Delibera n. 717 del 20 ottobre 2021.

Whistleblowing: Garante privacy, servono maggiori tutele per il segnalante

L’identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l’integrità e la sicurezza.
E’ quanto ribadito dal Garante privacy che, a seguito di attività ispettive sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing), ha sanzionato la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 40.000 euro e il suo fornitore di software per 20.000 euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati.
Nel caso della Società aereoportuale il Garante ha accertato il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della privacy by design.
Nel corso dell’istruttoria è emerso infatti che l’accesso all’applicativo per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva senza l’uso di un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) e che l’applicativo stesso non prevedeva la cifratura dei dati identificativi del segnalante, delle informazioni relative alla segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
La società aereoportuale, titolare del trattamento, tracciava poi, mediante i log generati dai firewall, l’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti connessi alla rete aziendale. Ciò rendeva inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell’identità dei segnalanti, considerato anche l’esiguo numero di connessioni all’applicativo in questione. Inoltre, tenuto conto della delicatezza delle informazioni trattate, dei rischi e della vulnerabilità degli interessati, la società avrebbe dovuto effettuare una valutazione di impatto.
Nel comminare la sanzione il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad es. disattivando le funzioni in contrasto con le norme di settore). L’Autorità ha sanzionato con un secondo provvedimento anche il fornitore dell’applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto.

Whistleblowing, le nuove linee guida ANAC

Il Consiglio di ANAC ha approvato lo schema di linee guida per il whistleblowing. Lo scopo è di fornire indicazioni sull’applicazione della legge 179/2017. Le linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. Nella predisposizione delle linee guida l’Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
Le Linee guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti – i segnalanti – beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dai RPCT e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni.
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC cui è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.

Allegati: Modulo segnalazioni

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Whistleblowers, report dell’attività sanzionatoria svolta dall’ANAC nel 2020

L’ANAC ha pubblicato un breve resoconto dell’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l’accertamento, da parte dell’Autorità, della natura ritorsiva delle misure disposte nei confronti del whistleblower, delle quali è stata tra l’altro dichiarata la nullità (comma 7 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001). Nel documento sono contenute le motivazioni alla base delle decisioni di ANAC di sanzionare i soggetti responsabili della violazione della disciplina sul whistleblowing.
Nel corso del 2020, oltre a definire complessivamente 1616 fascicoli in materia di whistleblowing, l’ANAC ha riscritto il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001), adottato dal Consiglio con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18.8.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: In vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio

In vigore dal 3 settembre il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio predisposto dall’ANAC con delibera del 1° luglio 2020 n. 690, pubblicato in G.U. n. 205 del 18 agosto 2020. Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU – Serie Generale n. 205 del 18.08.2020). Il nuovo regolamento predisposto dall’Autorità disciplina i procedimenti di:

  1. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
  2. accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54-bis al soggetto responsabile;
  3. accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54-bis;
  4. accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001.

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l’intera struttura del Regolamento per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Ecco le principali novità.

Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:

  • il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis)

In linea con l’impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità:

Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.

Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;

Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.

Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.

L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION