Gli interventi finanziabili con l’imposta di soggiorno corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo di cui all’art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011, e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all’ambito turistico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 52/2023.
Con l’istanza di parere, il comune ha chiesto se sia possibile finanziare con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno:
1) spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche per interventi di carattere più generico, che l’ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l’acquisto di arredi urbani;
2) interventi per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali (mostre, festival, rassegne teatrali, ecc.), fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.
Nel merito, la Sezione ricorda che l’imposta di soggiorno, secondo l’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Trattasi, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza contabile (deliberazione Sezione Campania, n. 11/2018/PAR, deliberazione Sezione Puglia, n. 201/2015/PAR e deliberazione Sezione Emilia Romagna, n. 228/2014/PAR), di una “imposta di scopo”, basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto.
In altri termini, l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l’impiego del gettito ottenuto dall’imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L’esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell’ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Viene ricusata la riconducibilità al predetto vincolo normativo di scopo delle fattispecie connotate soltanto da una sorta di connessione per accessorietà alla materia del turismo, ove lo scopo turistico si atteggi a requisito soltanto eventualmente riflesso dell’attività che si intende finanziare con l’imposta di soggiorno. Ammettere una soluzione diversa consentirebbe di includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di turismo.
La redazione PERK SOLUTION