La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione 31/2020, ha chiarito che i proventi delle alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), costituiscono entrate vincolate a destinazione specifica, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d) del D.lgs. 267/2000 (TUEL), per le quali opera il regime vincolistico anche in termini di cassa, impresso dal legislatore a detti proventi. A tale esito conducono, tra l’altro:
- la disciplina del 1993, che prevede il versamento di tali introiti in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell’articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130
- l’art. 13 del D.L. n. 112/2008 come novellato nel 2014, che impone un vincolo totale (segnalato dall’avverbio «esclusivamente») di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa («programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»).
L’esclusività e la specificità del vincolo impresso ex lege ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di ricondurre gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica; categoria, quest’ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito a un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l’esemplificazione («spesa sanitaria») contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.2).
La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, aveva già fornito con la deliberazione 31/2015 delle linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal Tuel e del d.lgs. 118/2011, laddove occorre distinguere tra:
- entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel;
- entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d);
- entrate con vincolo di destinazione generica.
Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e art. 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. L’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.