Certificazione fondi covid, vincoli sui ristori specifici di entrata ricevuti in eccesso.

Con la nuova FAQ n. 48 del 13 aprile 2022, la RGS chiarisce che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti.
Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP siano stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.
Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, aggregato spese di personale ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 557-quater della legge 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 208/2021, fornisce l’esatta perimetrazione degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii. In particolare, l’Ente istante chiede di sapere se taluni impegni reimputati all’esercizio considerato (segnatamente retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, le risorse di parte stabile del FCDI, gli oneri da rinnovo contrattuale) vadano inclusi o meno nel predetto calcolo. La Sezione ricorda come la nuova disciplina delle capacità assunzionali, di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, e smi, non abbia comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e smi. I due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge. I giudici, nell’affrontare nel merito le questioni sollevate, tutte essenzialmente riconducibili ai rapporti tra il vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 (aggiunto dall’art. 3, co. 5 bis, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) che opera un rinvio “statico” alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, e il “nuovo” principio di competenza finanziario potenziato con la regola dell’esigibilità, in vigore dal 2015, hanno ribadito che ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557quater L. Fin per il 2007), si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. In coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione, occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i. Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. La Sezione evidenzia che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION