Concorsi pubblici, il vincitore non è titolare di un diritto soggettivo e incondizionato all’assunzione

Il vincitore di un concorso pubblico è titolare non già di un diritto soggettivo pieno e incondizionato all’assunzione, bensì di un interesse legittimo alla stessa, atteso che, qualora nelle more del completamento dell’iter concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (riordino delle dotazioni organiche) o finanziaria (difetto di copertura), l’Amministrazione può paralizzare o annullare la procedura selettiva, fermo restando il sindacato giurisdizionale sulla congruità e sulla correttezza delle relative scelte. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 908.
Nel nuovo contesto di impiego pubblico contrattualizzato, in base all’interpretazione dei commi 1 e 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 data dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507; id., 18 ottobre 2005, n. 20107; 4 aprile 2008, n. 8736), una volta esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (come quelle relative alla mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. Secondo l’ormai consolidato indirizzo del giudice di legittimità, la procedura concorsuale è disciplinata dal diritto pubblico con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti, ma, una volta che la stessa si sia esaurita, deve, invece, riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all’interesse del vincitore a stipulare il contratto individuale di lavoro, correlato all’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio consenso (cfr. Cass., 5 marzo 2003, n. 3252; 16 aprile 2007, n. 8951; sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812; id., 23 settembre 2013, n. 21671). Diversa tuttavia è la relativa impostazione laddove l’assunzione non sia resa possibile da vincoli finanziari normativamente imposti, siccome accaduto nel caso di specie, laddove è sopravvenuta una disciplina che disponeva, per finalità di contenimento della spesa pubblica, il blocco temporaneo delle assunzioni (Cass., n. 8476 del 31 marzo 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION