Vice Segretari: Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta la cancellazione dall’elenco

Con la circolare n. 15739 del 26 maggio 2022, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ricorda che l’art. 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, prevede che al verificarsi delle condizioni contemplate nel primo periodo del suddetto comma 9, le funzioni di vicesegretario possano essere attribuite ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ai 12 mesi complessivi. Il vicesegretario è tenuto ad assolvere ad uno specifico obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche in modalità telematica, secondo le linee guida stabilite dal Consiglio direttivo per l’Albo nazione dei segretari comunali e provinciali.

Nella specie, le linee guida approvate dal Consiglio direttivo nella seduta del 24 settembre 2020 stabiliscono che le informazioni sulle modalità e i tempi per la partecipazioni ai corsi vengano forniti all’Albo con apposita comunicazione degli interessati, inviata via pec agli enti locali in cui il vicesegretario svolge le funzioni. Il mancato assolvimento formativo, entro il termine tassativo di 40 giorni dalla data di invio della comunicazione, comporta la cancellazione dell’interessato dall’elenco dei vicesegretari.

Il Consiglio, anche in ragione delle difficoltà riscontrate nell’attività amministrativa a seguito dell’emergenza sanitaria, rammenta di aver approvato nella seduta del 24 febbraio scorso due sessioni formative straordinarie di recupero, una nel mese di giugno e l’altra entro la fine dell’anno. Pertanto, nelle more dello svolgimento delle sessioni straordinarie non si procederà alla cancellazione dall’elenco.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Ministero dell’interno: Nuove disposizioni in materia di vicesegretari e segretari comunali

Con la Circolare n. 52 del 9 agosto 2021, il Ministero dell’interno illustra le novità apportate dal D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, alle disposizioni in materia di segretari e vicesegretari comunali. In particolare, l’art. 3-quater del DL 80/2021, nel modificare l’art. 16-ter del DL 162/2019, estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo
durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. Tale modifica nasce dall’esigenza di sopperire nel triennio 2020/2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dei segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica.
Il successivo art. 6-bis, inserito in prima lettura dal Senato, reca un’autorizzazione legislativa all’assunzione di segretari comunali e provinciali in numero pari al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020, al fine di sopperire all’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR. Conseguentemente, si dispone la soppressione del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION