In caso di sospensione del sindaco e del vicesindaco si nomina un commissario prefettizio

In presenza di provvedimento sospensivo emesso nei confronti del sindaco e del vicesindaco, entrambi interdetti alle relative funzioni, la prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del r. d. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno nel parere del 4 luglio scorso.
La sospensione ex art. 11, comma 1, D. Lgs. n.235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le funzioni sindacali, le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco, come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.
La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare, mentre nel caso di sospensione ex art.11 comma 1 d.lgs.235/2012 la sostituzione potrebbe protrarsi per 18 mesi o più.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto comunale regolamenti le sole ipotesi di assenza e impedimento e non anche di sospensione dall’esercizio delle funzioni del sindaco e del vice sindaco, la Prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION