Il Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – con circolare n. 5946 del 19/03/2021 fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei vicesegretari, ai sensi dell’art, 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, con cui sono state dettate nuove disposizioni in relazione all’istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate. Nella specie, l’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che – nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l’ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti – il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al competente Ufficio di gestione dell’Albo dei Segretari del Ministero dell’Interno, l’autorizzazione a che le funzioni del segretario – ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco – vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell’ambito dei soggetti aventi i necessari requisiti. Il soggetto da preporre è individuato nel titolare dell’ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell’interessato, nell’ambito del personale di ruolo dell’ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l’assenso dell’amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro. Con la Circolare sopra richiamata, il Ministero dell’Interno, sulla base dei pareri forniti dall’ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica, ribadisce che a tali soggetti non risulta applicabile il CCNL dei Segretari comunali e provinciali. L’Ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l’incarico di vice segretario solo in sede di articolazione e graduazione dell’incarico di posizione organizzativa, sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengono cumulati ad altro incarico. Nei casi in cui l’incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad altro soggetto, già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di che trattasi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 4 del CCNL 21/5/2018. Resta esclusa la possibilità di erogare compensi ad personam non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali.