L’art. 82 del TUEL non indica il vice presidente del consiglio comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati.
Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, ha evidenziato che i soggetti beneficiari dell’indennità di funzione sono, per espressa disposizione normativa, il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
La previsione statutaria dell’ente, che estende anche al vice presidente del consiglio il diritto a percepire l’indennità di funzione, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni normative vigenti, laddove l’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla norma primaria, di cui all’art. 82 TUEL, non permettono, dunque, di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.
La redazione PERK SOLUTION