L’IFEL, con nota del 2 dicembre scorso, sui termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU nel portale del Mef, ricorda che la disciplina ordinaria (ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020) condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
Nel corso del 2020, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito tuttavia delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Al nuovo termine del 31 ottobre sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Nel frattempo, i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef erano già stati prorogati dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione a cura del Mef.
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef (31 ottobre), ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le delibere sulle aliquote a ridosso dell’ultima data disponibile. Si osserva, in proposito, che il sistema ha opportunamente consentito il caricamento delle delibere sul portale del Federalismo fiscale, anche oltre il termine formale di legge. Si è tuttavia determinata un’alea di incertezza circa l’efficacia dei provvedimenti contenenti le nuove aliquote IMU.
A questa incertezza sopperisce ora il decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito in legge n. 159/2020 – G.U. n. 300 del 3/12/2020), che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi termini seguenti:
– 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
– 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
La norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato per la conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie (co. 724, della legge 147 del 2013).