In sede d’esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», la Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 13 che consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.
In particolare, il nuovo comma 5-bis dispone che, nel caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali) eventualmente posticipato, gli enti locali devono provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale precisazione si è resa necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell’ente.
Si rammenta, al riguardo, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono documenti allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera d), del TUEL. Riguardo al termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali, esso è ordinariamente fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale. La disposizione prevede peraltro che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Di seguito il testo dell’emendamento approvato:
«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»
Autore: La redazione PERK SOLUTION