Certificazione contributo 2023 a Unione di comuni e comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

Con decreto del Ministero dell’interno del 3 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.106 dell’8 maggio 2023, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2023.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale. La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 2 ottobre 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Commissariamento e rappresentanza all’interno di una Unione di Comuni

Le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non possono trovare applicazione in caso commissariamento disposto ai sensi del menzionato art. 85 del D.P.R. n. 570/1960. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere riguardo alla possibilità di applicare le diposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL, anche all’ipotesi di commissariamento prevista dall’art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che, quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il Prefetto provvede all’amministrazione del comune a mezzo di un commissario.

Nel caso di specie, è emerso che in occasione dell’ultima tornata elettorale presso il comune non è stata presentata alcuna lista e candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale e che, conseguentemente, è stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune; pertanto, viene chiesto di conoscere se il comune, che fa parte di una unione di comuni, possa essere rappresentato, all’interno della giunta dell’Unione, dal commissario prefettizio, in luogo del sindaco uscente, e da due assessori comunali cessati dalla carica per effetto del termine della consiliatura.

Al riguardo, il Ministero ritiene opportuno richiamare l’intervento chiarificatore, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale, svolto dal Consiglio di Stato che ha espresso il proprio avviso con parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000, affermando che “salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto – i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l’effetto del commissariamento dell’ente e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori” ai sensi di quanto disposto dall’art. 141, comma 5, del TUEL. Come espressamente enunciato dal Supremo Consesso tale principio trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell’ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati. Diversa è la fattispecie prevista dal citato art. 85 D.P.R.570/1960, in tal caso infatti il commissariamento non viene disposto a seguito di scioglimento del consiglio comunale ma quando al termine della consiliatura le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, fattispecie pertanto che non è ontologicamente sovrapponibile alla previsione dello scioglimento del consiglio comunale di cui al più volte richiamato art. 141 TUEL. Conclusivamente il Ministero è dell’avviso che le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL non possano trovare applicazione in caso di commissariamento disposto ai sensi del menzionato articolo 85 del D.P.R. n. 570/1960.

 

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Unioni di comuni: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali

22La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 137/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito in merito l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni e, in particolare, la determinazione della possibilità di sostenere la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con i contributi previsti dall’art. 1 c. 797 e ss. L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate stabiliti dall’art. 1 c. 229 L. 208/2015, ha evidenziato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni. In assenza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Sezione ha altresì ricordato alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, in particolare:

  • l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
  • i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

L’attuale contesto normativo avente ad oggetto i vincoli alla spesa per assunzioni di personale, nonché la disciplina inerente ai parametri alla base della determinazione delle relative capacità degli enti – ivi comprese le Unioni di comuni – non consente alla Sezione di dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni – enti “soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”, in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni. L’ambito di applicazione della
disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione.

 

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Presidente del collegio unionale – requisito iscrizione in fascia 3

Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un’Unione, volto ad appurare se, ai sensi dell’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell’organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Il ministero ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell’organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
L’articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all’articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente.

 

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Corte dei conti, Vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni

Con la deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti Sez. Veneto fornisce chiarimenti in merito ai vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni ed al limite del trattamento accessorio spettante al personale, alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto crescita” e nelle successive norme attuative. Il Collegio ricorda che l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
L’Unione di Comuni ha, ad oggi, a disposizione due strumenti per procedere alle assunzioni di personale:
– da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio;
– dall’altra può avvalersi, seppur assumendo direttamente, di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni “virtuosi” (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso, in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all’Unione, verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).
Per la Corte, tale ultima interpretazione risulta infatti coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. 17 marzo 2020, che concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del “comando”).
Diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover “comprimere” la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell’aderente comune virtuoso.
Ovviamente, anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nomina dell’organo di revisione negli enti pubblici assimilabili alle Unioni di comuni

Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alle modalità di nomina dell’organo di revisione di un ente pubblico istituito in base a Legge regionale avente “forma speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale”. Nel caso di specie, l’ente pubblico ha personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione”. Secondo la Legge Regionale l’ente in questione è assimilabile – relativamente alla disciplina dell’incentivazione al riordino territoriale – ad un’Unione di comuni, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli enti locali. Tale ente si pone a tutela di una particolare area della Provincia il cui ambito territoriale (che ricomprende 10 Comuni) è individuato espressamente dalla Legge Regionale. Successivamente, la legislazione regionale relativa alla promozione dei percorsi associativi (Unioni e Fusioni di Comuni – cfr articolo 1, comma 2, della Legge Regionale n.15 del 2016) e alla disciplina dell’incentivazione in materia di riordino territoriale (Unioni – cfr articolo 24, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 2012) ha “equiparato l’ente ad una Unione Montana”. Pertanto, essendo l’ente assimilabile ad un’unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, è da ritenersi applicabile, la normativa nazionale di cui all’articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011 in materia di nomina dei revisori degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION