La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 55/2020, ha fornito il proprio parere a due quesiti in tema di raccordo tra la disciplina di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e la normativa in materia di turn over.
In particolare, il Comune (avente una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) ha chiesto di sapere:
- se sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’ art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal decreto ministeriale del 17.03.2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente;
- se, nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, l’ente debba riferirsi, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018.
I giudici contabili, dopo un excursus del quadro normativo in materia di assunzione di personale da parte degli enti locali, hanno rilevato che l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate, “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. Pertanto, il Comune – che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al DM. del 17.03.2020 – potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, laddove per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale. Nella diversa ipotesi in cui – anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019 – l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, “l’ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. La circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20 aprile 2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.
Autore: La redazione PERK SOLUTION