Danno erariale per la mancata riscossione dei tributi locali

Con la sentenza n. 62/2022, la Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti Umbria ha condannato sindaco, l’assessore e i dirigenti, compreso l’amministratore della società partecipata, per la gestione inefficace del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI e per concorso  nella causazione del danno attraverso comportamenti gravemente colposi.

In particolare, al sindaco e all’assessore è imputato di aver proposto e contribuito all’approvazione di un quadro regolamentare caotico ed equivoco, tale da determinare l’inefficiente gestione dell’ufficio, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di compiti e le competenza da ripartirsi tra uffici e società partecipata del Comune. I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARI (artt. 1 L. n. 20 del 1994 e 107 TUEL).

La corretta gestione delle entrate è fondamentale per l’ente locale, anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buco delle entrate con gravi ricadute sul ciclo del bilancio del Comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nella sezione separata per le società nell’attività di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021, fornisce chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti di società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio nell’albo delle società che svolgono esclusivamente attività di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate locali, come consentito dalla Risoluzione n. 4/DF del 13/04/2021. Il MEF rammenta che quella consentita dalla Risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione. Il MEF attesterà quale mera presa d’atto (che conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara) e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. La verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Inoltre, viene precisato che se la società intende svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata. Se invece la società interessata vuole esercitare anche le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, la stessa dovrà iscriversi alla sezione principale. Se la società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata; quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
il Dipartimento chiarisce che nelle more dell’emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata – sul quale è stata raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato – i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. All’atto dell’iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo, ai sensi dell’art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289 mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2020, n. 1781 , per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione, misure che sono già in vigore indipendentemente dall’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019. Ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. Una volta emanato il citato decreto di cui all’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Restituzione ai comuni di tributi locali erroneamente versati allo Stato

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale delle Finanza Locale, con comunicato del 22 dicembre 2020, rende noto che con i provvedimenti del 9 e 16 dicembre 2020 sono stati disposti i pagamenti in acconto e saldo del contributo spettante ai Comuni quale restituzione ai medesimi delle somme erroneamente versate allo Stato a titolo di tributo locale (Articolo 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68).
Il comunicato precisa che la competenza del Ministero dell’interno, e per esso della Direzione Centrale della Finanza Locale, è circoscritta esclusivamente agli adempimenti connessi all’erogazione del contributo effettuato sulla base di un prospetto trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, in cui l’unico dato riportato è l’importo complessivo attribuito a ciascun Comune senza ulteriori elementi aggiuntivi.
A tal riguardo, si ricorda che con Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 sono state fornite indicazioni circa le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali. Tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termini di versamento dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Al riguardo, la risoluzione richiama la disciplina recata dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ampia autonomia regolamentare agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Pertanto, poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Tuttavia, è possibile il ricorso mediante provvedimento di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, ma che dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
In merito al differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), il quadro normativo che disciplina tale tributo, in particolare il comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 e il comma 777, lett. b), consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. La quota IMU riservata allo Stato è, invece, sottratta alla disponibilità dei Comuni, in quanto gli stessi non hanno alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale. Proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. In merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica iscrizione nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con Risoluzione n. 4/DF il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del D. L. n. 18 del 2020.
Il termine previsto dall’art. 18 del DM 11 settembre 2000, n. 289 (il quale dispone che gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione), è da intendersi prorogato a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del decreto Cura Italia. Ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Il Dipartimento ricorda, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION