Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale delle Finanza Locale, con comunicato del 22 dicembre 2020, rende noto che con i provvedimenti del 9 e 16 dicembre 2020 sono stati disposti i pagamenti in acconto e saldo del contributo spettante ai Comuni quale restituzione ai medesimi delle somme erroneamente versate allo Stato a titolo di tributo locale (Articolo 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68).
Il comunicato precisa che la competenza del Ministero dell’interno, e per esso della Direzione Centrale della Finanza Locale, è circoscritta esclusivamente agli adempimenti connessi all’erogazione del contributo effettuato sulla base di un prospetto trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, in cui l’unico dato riportato è l’importo complessivo attribuito a ciascun Comune senza ulteriori elementi aggiuntivi.
A tal riguardo, si ricorda che con Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 sono state fornite indicazioni circa le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali. Tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION