La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella. In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la CTR Toscana con sentenza n. 807 del 15/06/2022 ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent. 9214/2021). Inoltre, si afferma che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni ex art. 2953 c.c. (c.d.”actio iudicati”); diversamente, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (da ultimo Cass. ord. n. 20955/2020). Viceversa, quanto agli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, c.c. Tanto premesso, i giudici toscani, accolgono parzialmente l’appello incidentale del contribuente, in considerazione del decorso dei termini di prescrizione per taluni crediti oggetto di cartelle di pagamento.
La redazione PERK SOLUTION