Biblioteche: il trattamento IVA dei servizi offerti nel caso di appalto a terzi

Con la risposta ad interpello n. 763 dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una biblioteca, delineando le situazioni in cui è applicabile l’esenzione e viceversa.
L’istante Complesso Monumentale ha rappresentato che il Ministero della Cultura ha avviato un’indagine conoscitiva di mercato, al fine dell’individuazione di due bibliotecari per l’affidamento di un’attività di carattere professionale, della durata di un anno, nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale della Biblioteca Beta, ubicata presso lo stesso Complesso. Il servizio sarà affidato mediante ricorso al mercato elettronico. L’istante, nel precisare che il personale prescelto dovrà occuparsi dell’iter delle nuove acquisizioni e della gestione delle risorse informative e documentarie della Biblioteca con procedure di inventariazione, collocazione e catalogazione dei fondi della Biblioteca, chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile all’importo da porre a base d’asta per l’affidamento della predetta attività professionale.
Secondo l’Agenzia, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio offerti non rientranti tra le attività proprie della Biblioteca non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’art. 10 prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”, a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime.
Le prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni n.135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008). Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, numero 22), unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007). È necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità, quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008). In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca sarebbero da assoggettare ad IVA nella misura loro propria (cfr. risoluzioni n. 131/E del 2007 e n. 148/E del 2008).
Nel caso di specie, è emerso che il complesso delle attività descritte dall’istante include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo del citato numero 22), con conseguente esclusione della possibilità di applicare al corrispettivo unico la norma di esenzione dall’IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IVA sui contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990

L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021, chiarisce che il contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l’attuazione di un progetto ex art. 12, L. 241/1990, non è soggetto a IVA. La Cooperativa sociale istante riferisce di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici e di essere partner del Comune  per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). A seguito di indizione di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento IVA di tali somme. L’Agenzia ricorda che il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano “corrispettivi” per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto. Nel caso di specie, le elargizioni appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto “ABC”, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono
ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IVA sui contributi Covid a favore delle imprese di trasporto pubblico locale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del  31.03.2021, chiarisce che i contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, debbano considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972. La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al …[omissis]… rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”. Le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale attuativo dell’11 agosto 2020 n. 340).
L’Agenzia ricorda che le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA. In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. In termini generali, la qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale). Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della crisi epidemiologica COVID 19. Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, come definito dall’articolo 3 del D. Interm. n. 340/2020, un “contributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società beneficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, meramente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili. Il contributo in parola integra, pertanto, il criterio indicato nel citato paragrafo 1.1, lettera a), della circolare 34/E/2013, in quanto, come si è visto, quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici criteri indicati dal D. Interim. n. 340/2020 senza alcuna discrezionalità, da parte dell’ente erogatore. Inoltre, nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Tuttavia l’Agenzia precisa che l’irrilevanza ai fini Iva riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, niente IVA sui ristori per le imprese esercenti il trasporto scolastico

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che l’importo del contributo (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, si configura come mera movimentazione di denaro e, come tale, esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020), come noto, ha istituito nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente determinazione del contributo sono da correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. Con successivo DM del 4 dicembre 2020 sono stati esplicitati i criteri e le modalità di determinazione del contributo, pari alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica, entro il limite di 200.000 euro. I Comuni interessati, entro il termine del 3 febbraio scorso, avrebbero dovuto raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare al ministero la relativa tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento posta in calce al decreto.
I Comuni beneficiari e gli importi spettanti sono individuati, nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto direttoriale MIT, sentita l’ANCI.
In risposta al Ministero istante, l’Agenzia ha ribadito, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, che al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori. L’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. Nel caso di specie può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale in quanto le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti, al verificarsi di presupposti predefiniti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION