Fuori campo IVA le somme versate al Comune a titolo di compensazione per la realizzazione di un parco fotovoltaico

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 212/2024, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare alle somme versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto.

Il Comune istante fa presente di aver stipulato una convenzione con una Società al fine di disciplinare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione, da parte della Società, di un parco fotovoltaico nel territorio del Comune. La convenzione prevede l’obbligo della società di versare al Comune un corrispettivo annuo a titolo di compensazione e di realizzare interventi di mitigazione. Il Comune, invece, si impegna ad utilizzare le risorse delle misure compensative corrisposte dalla Società per la realizzazione di interventi e delle attività a beneficio del territorio e della collettività, secondo i criteri dell’Allegato 2 del citato DM del 2010.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso, tra il Comune e la società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell’impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Pertanto, non configurandosi nella fattispecie alcuna operazione di cui al menzionato articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell’ambito applicativo dell’Iva.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing

Con la risposta a interpello n. 26 del 30 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing. Il caso riguarda un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante finanza di progetto.

L’Agenzia ritiene che il trasferimento alla società concessionaria di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da quest’ultima con la sottoscrizione della Convenzione, debba essere soggetta ad IVA. Il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni. Le permute sono operazioni rilevanti ai fini IVA in base all’articolo 11 del Decreto IVA ai sensi del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Ai fini IVA, dunque, la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto.

Il Comune, quindi, dovrà versare l’imposta sui terreni ceduti all’istante a titolo di parziale corrispettivo per l’opera costruita. Naturalmente c’è il duplice assoggettamento all’imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un ”privato”, è imponibile solo l’operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l’operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, le varie operazioni effettuate dalla società sono soggette a Iva, secondo l’aliquota propria di ciascuna di esse.

Sempre con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate dalla società, in merito al momento impositivo, trattandosi ­di prestazioni di servizi, l’esigibilità  dell’imposta si verifica ordinariamente all’atto del pagamento del corrispettivo che, limitatamente alla parte in natura dello stesso (i.e. terreni citati), va  individuato nella stipula dell’atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione  dell’operazione de quo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto IVA.

 

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Trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing

Con la risposta a interpello n. 433 del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo annuale pagato dal Comune ad una Società in house a seguito di stipula di una convenzione pluriennale di una tratta della pista ciclopedonale, costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

La Società istante rappresenta l’intenzione di stipulare con il Comune (partecipata al 77%) una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze. Trattasi di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune alcun canone e per la fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell’utenza. Essendo  gli introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) il Comune si obbliga a un duplice intervento finanziario: ­ a) versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all’Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta
assegnata; b)­ riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico­ finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all’interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

L’Agenzia ricorda che secondo la Circolare n. 4/E del 2013 un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro. l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata ”ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione” (cfr. risoluzioni 24 aprile 2001, n. 54/E, 11 giugno 2002, n. 183/E e 16 marzo 2004, n. 42/E).

La medesima circolare, al paragrafo 1, chiarisce altresì che la valutazione della natura di un contributo pubblico va,­ innanzitutto, effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e ­ solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi, riportati in ordine gerarchico nella stessa circolare.

 

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Esente IVA il corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa

Le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 2 febbraio 2023.

L’Autorità istante rappresenta di essere assoggettata alla normativa di tesoreria unica; dal 1° gennaio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 (di seguito, decreto) ha esteso alle Autorità amministrative indipendenti l’obbligo della rilevazione ”Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici” (SIOPE) secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’Autorità chiede quale sia il trattamento IVA del corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa.

L’Agenzia ricorda che l’art. 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1) prevede che siano esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta». Il presupposto per l’esenzione è di carattere “oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati.

In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario. Le operazioni relative al “conto corrente di Tesoreria” e al “conto corrente bancario on line multiutenza” dedicato al servizio di tesoreria, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito, in quanto operazioni finanziarie rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al n. 1), dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

La mera circostanza che un servizio sia interamente effettuato mediante strumenti elettronici non osta, di per sé, al riconoscimento dell’esenzione a detto servizio, atteso che i presupposti per l’applicazione discendono dalla natura del servizio e non dalle modalità di effettuazione.
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Trattamento IVA delle somme erogate a compensazione dei prezzi dei materiali

Le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto n. 73/2021, “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 affermando che l’erogazione delle somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica. Infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica dette somme si configurano “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano, invece, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per le opere di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune no all’IVA agevolata

Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato del Comune non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo Unico sull’edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2022.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
Con riferimento alle disposizioni contenute in legge speciali, che hanno assimilato determinate opere a quelle di urbanizzazione, si precisa che si riferiscono a leggi in cui il legislatore nazionale non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata legge n. 847 del 1964 o il Testo Unico sull’edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio.
Pertanto, gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia.

 

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Trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una società concessionaria di un affidamento del Comune

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 322/2022, fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l’uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio.
Ai fini IVA, nel caso di un’attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica.
Viene, quindi, prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che è stata chiamata a interpretare il concetto di “pubblica autorità”, sia da quella della Corte di Cassazione, sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico (“iure imperi”), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.
Non assumono inoltre rilievo l’oggetto e lo scopo dell’attività (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, causa C-446/98), bensì rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell’attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Non rileva la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento dell’attività appartengano o meno al demanio o al patrimonio dell’ente pubblico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali

L’attività posta in essere da parte di un Comune, in attuazione di un’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, riguardante la cessione di materiali litoidi e vegetali in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 194/2022, evidenziando che nel caso di un’attività resa da un Comune sia necessario stabilire, in primo luogo, se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione sia esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (rectius d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della citata Direttiva n. 112/2006/CE).
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, emerge che il Comune abbia affidato, con due appositi contratti, la realizzazione degli interventi di disalveo, consistenti nella rimozione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) da due corsi d’acqua, a due ditte specializzate alle quali lo stesso ente locale è tenuto a cedere in “compensazione” il predetto materiale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2 dell’Ordinanza. Sulla base di quanto rappresentato, il Comune agisce in virtù delle sue funzioni in un contesto di urgenza ed eccezionalità, in considerazione dello stato di calamità in cui versa il proprio territorio per eventi alluvionali e la necessità di ripristinare l’immediata ripresa delle attività produttive e, da ultimo, eliminare lo stato di pericolo sul territorio comunale. Pertanto, l’attività posta in essere dal Comune, in attuazione della predetta Ordinanza, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa come sopra delineata.
Per quanto attiene alle prestazioni relative agli interventi di disalveo, che le ditte affidatarie si impegnano contrattualmente a realizzare, in controprestazione alla cessione suddetta, l’Agenzia ritiene che le stesse siano fiscalmente rilevanti ai fini IVA, verificandosi congiuntamente in capo alle imprese affidatarie sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che tali prestazioni debbano essere assoggettate ad IVA, con aliquota ordinaria, in base al valore normale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, per il quale la base imponibile “per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aliquota Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza

Nell’ambito di un contratto di appalto per il rifacimento di una piazza, qualora le prestazioni abbiano ad oggetto non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, bensì anche altre tipologie di intervento, l’aliquota ridotta spetta solamente sulla parte del corrispettivo che è dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo estendersi all’intera somma richiesta al committente dell’opera, che potrà ragionevolmente includere corrispettivi dovuti a diverso titolo. Pertanto, nel caso di cui venga stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengono eseguite opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse dalle precedenti, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota 4 per cento (limitatamente alle prime) è necessario che i corrispettivi vengano distintamente indicati (nel contratto o quanto meno in fattura). In mancanza di tale distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all’aliquota più alta prevista per le singole prestazioni, non potendosi estendere il trattamento agevolato a fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dal legislatore. Le opere che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelle individuate ai sensi del DM 236/1989 e del DPR 503/1996, norme che devono essere espressamente indicate nei contratti. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 180/2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta a IVA la vendita all’asta effettuata dal Comune se è espressione di attività economica

In tema di IVA, la vendita compiuta dal Comune mediante l’asta prevista dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il Comune aveva ceduto l’area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l’ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 4835/2022, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che, in forza di convenzione per la cessione in proprietà di aree comprese nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare, cedette in proprietà alla cooperativa aree con destinazione residenziale. La cooperativa, ottenuto un mutuo di euro 2.400.000,00, iniziò, ma non ultimò la costruzione di una palazzina residenziale, sicché, una volta fallita, il Comune di Covo riacquisì la proprietà delle aree, nonché, in virtù dell’accessione, le opere edilizie ivi realizzate. Il Comune, tuttavia, subentrato anche nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa, vendette all’asta la palazzina al rustico acquisita, senza sottoporre a iva l’operazione, in relazione alla quale versò, invece, l’imposta di registro. Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate recuperò l’iva concernente il trasferimento dell’immobile, che il Comune impugnò, ottenendone l’annullamento dalla CTP. La CTR ha respinto il successivo ricorso del fisco escludendo la soggettività passiva dell’operazione.
Affinché la deroga posta dall’art. 13, paragrafo 1, della direttiva iva (il contenuto del quale è compendiato nell’art. 4 del d.P.R. n. 633/72) alla regola generale di assoggettamento all’iva prevista dall’art. 9, paragrafo 1, trovi applicazione, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni, vale a dire che, da un lato, le attività in questione siano esercitate da un ente di diritto pubblico e che, dall’altro, quest’ultimo agisca in qualità di pubblica autorità. Quanto a questa seconda condizione, sono le modalità di esercizio delle attività che consentono di determinare la portata del non assoggettamento a iva. Per i giudici, la circostanza che il Comune abbia proceduto, per la vendita del bene, all’asta pubblica regolata dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 non è elemento di per sé idoneo a escludere la sussistenza di un’operazione rilevante ai fini dell’iva. Ciò che rileva è il carattere economico, e quindi imponibile ai fini iva, dell’attività del Comune, ovvero l’esistenza di una tale attività che ne giustifica la qualifica di soggetto passivo. Occorre quindi verificare se la cessione sia espressione di un’attività di commercializzazione imponibile ai fini dell’iva, in base alla nozione unionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION