Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione tra Comune e Regione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 592 del 16/09/2021 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione a titolo gratuito tra Comune e Regione e tra Regione e Società in house.
Nel caso di specie, la Regione ha approvato un Piano di realizzazione di “rustici modulari” per l’artigianato e per la piccola impresa sul territorio regionale, previsti nel Progetto Regionale di Sviluppo. I rustici modulari, finanziati dall’Amministrazione regionale sono stati realizzati, in veste di Enti attuatori, da alcuni Comuni e Comunità Montane. Gli stessi devono essere acquisiti al patrimonio regionale per essere, quindi, trasferiti alla Società che provvederà, per conto della Regione, a stipulare i contratti di leasing finanziari con i soggetti interessati. I rapporti tra Regione e Comuni e tra Regione e Società sono regolati da apposite convenzioni. Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti di cessione, ha chiesto di conoscere la corretta tassazione ai fini delle imposte indirette dei seguenti atti:
a) cessione dal Comune alla Regione dei rustici modulari in oggetto; per la stipula in oggetto non è previsto alcun corrispettivo e che pertanto avviene a titolo gratuito, quale adempimento traslativo dell’obbligazione gravante in capo al Comune in forza della convenzione;
b) cessione dalla Regione alla Società, dei rustici modulari al fine di dotare il cessionario degli strumenti idonei per l’esecuzione del mandato innanzi indicato. Tali atti di cessione saranno effettuati a titolo gratuito.
L’Agenzia ritiene che alla cessione da parte del Comune alla Regione dei rustici modulari, nel condividere la soluzione del notaio istante, vada applicata la disciplina fiscale stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito dall’art.2 comma 47 del DL 262/2006, convertito con la legge 286/2006. La reintroduzione delle imposte di successione e sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, poiché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità). In base al combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e 2, comma 47, del citato decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con Circolare 22 gennaio 2008, n.3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Nella fattispecie in esame, poiché la cessione avviene in favore della Regione, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta di successione e donazione, come dispone l’articolo 3 del citato TUS. Pertanto, la presente cessione non è da soggettare ad imposta ipotecaria in relazione alle formalità eseguite nell’interesse della Regione.
Con riferimento, invece, alla cessione dei rustici modulari da parte della Regione alla Società, l’atto produce effetto di trasferire gli immobili a titolo gratuito a favore della società, assumendo rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell’art. 1 del TUS, secondo cui «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi». Pertanto, il citato trasferimento di immobili, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della Regione a quella della Società è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8 per cento dal successivo comma 48.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Distribuzione gas: sui canoni al Comune si paga l’IVA

Il canone percepito dal Comune per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad un soggetto terzo privato è rilevante agli effetti dell’Iva e, conseguentemente, le somme (sia quelle versate in misura fissa che una tantum) riconosciute dall’aggiudicatario devono essere regolarmente assoggettate al tributo per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo e oggettivo), ai sensi degli articoli 4 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 533 del 6/08/2021. Secondo l’Agenzia, il Comune, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono disciplinati da un contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 164 del 2000, dalle cui disposizioni emerge che il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura amministrativa (in considerazione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione del servizio), concretizza una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Con la risoluzione n. 361285 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione dell’IVA in virtù del DPR n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all’attività resa dall’ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell’ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall’art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune. Non inficia, inoltre, la natura di corrispettivo di tali somme il fatto che l’incremento del canone, ai sensi del comma 4 dell’art. 46-bis, non rappresenta una somma “integralmente disponibile” per il Comune, essendo previsto che le risorse aggiuntive percepite dai Comuni che si avvalgono di tale facoltà siano destinate – prioritariamente ma non esclusivamente – a meccanismi volti a ridurre il costo dei consumi di gas in capo alle fasce di utenti economicamente più deboli.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IVA ridotta al 5% per i servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 274 del 20 aprile 2021, ha chiarito che l’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, rientra nell’ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5 per cento. La medesima aliquota del 5 per cento trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall’Istante, sostitutiva – a causa dell’emergenza COVID-19 – della modalità c.d. in presenza, richiede l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto. Trattasi di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all’imposta. Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA, infatti, sono attratte alla stessa disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile. Nel caso di specie, la Cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga  servizi prettamente sanitari bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illuminazione pubblica, IVA al 10% per gli interventi di riqualificazione energetica extra canone

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 144 del 3 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell’ambito di una convenzione con la PA. Nel caso di specie, la Società istante, avente ad oggetto sociale il concorso ad appalti (sia pubblici che privati) relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, ha ricevuto in conferimento da altra Società (Beta) un complesso aziendale operativo nell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione. Il ramo aziendale di conferimento comprende, tra l’altro, diversi contratti che la medesima Società Beta aveva concluso con le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica, il tutto nella misura richiesta dalle P.A. L’esecuzione degli interventi (diversi dalla manutenzione ordinaria), non prevista dal canone è remunerata da parte delle PA con un compenso extra canone. L’istante intende conoscere il parere dell’Agenzia in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall’art. 16, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai predetti interventi, previsti negli accordi vigenti con PA.
L’Agenzia evidenzia che per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 9), facendo riferimento alla classificazione di cui al sopra citato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. L’Agenzia ritiene che gli interventi di riqualificazione energetica descritti nell’istanza di interpello e nella documentazione prodotta non siano ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”.
Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria (consistente, a detta dell’istante, nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell’installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l’Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell’aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce.
Il trattamento IVA agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico, in mancanza di disposizioni che prevedano espressamente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell’aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili (i.e., realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica). Sconteranno l’aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di “riqualificazione energetica” che, come già chiarito, non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I “buoni mobilità” erogati dall’Ente locale concorrono alla formazione del reddito

I “buoni mobilità”, previsti dal D.M. n. 208 del 2016, erogati da un Ente locale nell’ambito di un “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, non rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1 Tuir). È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 293 del 31 agosto 2020 fornita ad una Città metropolitana in merito al trattamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che partecipano al programma di mobilità alternativa.
Con circolare 29 marzo 2018 n. 5/E, è stato chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, la concessione, da parte del datore di lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa. I “buoni mobilità”, come definiti dal citato D.M. n. 208 del 2016, si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale”. Il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale (che godono dell’esclusione della base imponibile ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) e lettera d-bis del Tuir), bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese. Per l’Agenzia, il buono mobilità va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. La soglia non deve essere superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito in qualità di fringe benefits nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
In conclusione, il buono mobilità potrà essere escluso dalla formazione del reddito solo se non superi la predetta soglia, da calcolare complessivamente fra tutti i benefit percepiti dal dipendente nello stesso periodo d’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION