Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale in caso di cessioni di immobili da parte di un Comune

Con la risposta n. 163/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell’ambito di una più ampia operazione di permuta.

Il Comune istante fa presente che, nell’ambito dell’intervento per la realizzazione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria mediante finanza di progetto, ha stipulato una convenzione avente per oggetto il predetto intervento di pubblica utilità. La convenzione  prevede, oltre l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera, della realizzazione dell’Opera e dell’esecuzione dei lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della gestione dell’opera, anche la cessione di immobili in permuta. Di fatto il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni.

L’Agenzia ha chiarito che nel caso di un’attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se nello svolgimento dell’attività non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità, è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali, con i caratteri della abitualità, professionalità e organizzazione.

Nel caso di specie, non sembrano emergere elementi tali che possano definire in maniera univoca l’esercizio di un’attività commerciale (rectius d’impresa) da parte del Comune nella cessione dei predetti immobili e, in particolare che lo svolgimento della predetta operazione venga predisposta una apposita organizzazione d’impresa, tale da far presumere che la stessa attività sia caratterizzata dai predetti elementi della professionalità, sistematicità e abitualità. Pertanto, la suddetta cessione dei beni immobili operata dal Comune, nell’ambito della più vasta operazione permutativa posta in essere con la Società Concessionaria, non risulta riconducibile nell’ambito di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto soggettivo d’imposta, di cui al citato articolo 4 del decreto Iva.

Al trasferimento posto in essere dal Comune si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, del TUR. Gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014). Pertanto, all’atto troveranno applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

 

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Agenzia Entrate: Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento

Con la risposta n. 80/2024 del del 25 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione ”ex novo” di un intervento edilizio su una ”strada urbana di scorrimento” di ”tipo D”, come definita dall’articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le ”opere di urbanizzazione primaria” che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127­quinquies e 127­septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, la Provincia istante rappresenta di aver approvato un Protocollo di intesa con un Comune e una società per le infrastrutture strategiche per la mobilità urbana e le connessioni con le reti extra­urbane. L’istante ritiene che l’intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di opere ”ex novo” non in precedenza esistenti, abbia il carattere di opera di ”urbanizzazione primaria”, soggetta ad Iva con aliquota del 10 per cento, benché non sia effettuata nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Nel merito, l’Agenzia richiama la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano». Con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Infine, con la risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione ”ex novo” di un’opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano.

 

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Agenzia Entrate: IVA ordinaria per le prestazioni secondarie alla ristorazione scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 520/2020, ha chiarito che e prestazioni “secondarie”, quali la realizzazione della disinfestazione e derattizzazione e i servizi di riparazione e manutenzione, devono essere assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate nei confronti dell’Istante dalle imprese associate (mandanti) in relazione ai servizi di competenza, mentre la prestazione “principale” di ristorazione scolastica effettuata dalla impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella misura ridotta del 4 per cento, ai sensi del richiamato numero 37), parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Comune istante fa sapere che l’appalto è stato suddiviso in lotti con prestazioni omogenee affidati a operatori economici associati come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. Fa sapere inoltre che nella definizione del costo pasto stabilito nella gara sono incluse diverse voci, fra cui il costo del personale, quello delle derrate alimentari e non alimentari, le spese generali, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, nonché eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione. Il Comune chiede di conoscere “se sussistono i presupposti giuridici per poter considerare le singole attività erogate (ristorazione, derattizzazione-disinfestazione e manutenzione varia) come componenti di un unico servizio assoggettabile all’aliquota prevista per la prestazione principale”, nonché la “possibilità di richiedere alle imprese aggiudicatarie in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo verticale, di procedere con la fatturazione separata, applicando per le attività secondarie e accessorie sopra definite l’aliquota IVA del servizio principale, pari al 4%, in quanto funzionali e direttamente connesse al servizio di ristorazione scolastica”.

L’Agenzia chiarisce, in base ai principi espressi dalla normativa, prassi e giurisprudenza, che per non assoggettare autonomamente ad Iva una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” integri e renda possibile quella principale, sia resa dallo stesso soggetto dell’operazione principale, sia resa nei confronti del medesimo soggetto, cessionario o committente, come ampiamente chiarito dalla prassi (risposta n. 163/2020, risoluzioni n. 283/2009, n. 337/2008, 367/2008, n. 229/2007). Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale” (cfr. risposta n. 306/E del 3 settembre 2020; in tal senso anche risoluzioni n. 88/E del 12 giugno 2001 e n. 25/E del 14 aprile 2021). Nel caso di specie, come evidenziato dal paragrafo 3 del disciplinare di gara, l’appalto ha ad oggetto una prestazione “principale”, costituita dal servizio di ristorazione scolastica nei nidi (…), nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia, comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado destinatarie, e le prestazioni “secondarie” di disinfestazione e derattizzazione nonché i servizi di riparazione e manutenzione vari. L’Agenzia ritiene che le prestazioni “secondarie” non possono qualificarsi quali “accessorie” a quella “principale” in quanto non risulta soddisfatto il criterio soggettivo innanzi indicato, nel senso che dette operazioni “secondarie” non vengono rese né direttamente dal medesimo soggetto che è tenuto a effettuare la prestazione principale né tantomeno per suo conto o a sue spese, come peraltro stabilito dal citato articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e precisato dai richiamati documenti di prassi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate: IVA agevolata al 10% per la realizzazione dell’archivio comunale

Alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune si può applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies),della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 2 agosto 2022, evidenziando che il nuovo fabbricato possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.

Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 percento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)”.

Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”. Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizio di tesoreria comunale esente iva senza titoli e valori da custodire

Il corrispettivo che il Comune deve corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula di apposita convenzione, è esente IVA se non si è usufruito anche del servizio di custodia di titoli e valori. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 fornita ad un Comune che ha ricevuto dalla Banca la fattura assoggettata ad IVA, giustificata dall’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori tale da consentire, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell’esenzione.

L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”. Nel caso di specie, la Banca ha  fornito esclusivamente il servizio di “riscossione delle entrate” è “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, il Comune istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito.

Pertanto, tenuto conto che le descritte prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente dall’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, trattamento fiscale della cessione dell’impianto natatorio

Con la risposta ad interpello n. 15/2022, l’Agenzia delle Entrate nell’illustrare il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte indirette, della retrocessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni soci, ha chiarito che l’operazione di cessione dell’impianto ai comuni, qualificabile come cessione di ramo d’azienda, e non come mera assegnazione di bene immobile, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Nella specie, i Comuni avevano conferito la proprietà dell’impianto alla Società, incaricandola di curarne la gestione direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi. Nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale è stata prevista la retrocessione ai Comuni soci dell’impianto precedentemente gestito da società partecipata ed il trasferimento del relativo contratto di gestione nell’ambito di un project financing ad iniziativa privata.
L’Agenzia ritiene che l’insieme dei beni costituenti l’impianto sportivo de quo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. I beni facenti parte dell’impianto, infatti, appaiono ceduti nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale (project financing), con contestuale trasferimento del relativo contratto di gestione, e possono, dunque, essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”.
Gli elementi acquisiti consentono, dunque, di configurare nel caso in oggetto una cessione di ramo di azienda, in linea, peraltro, con la qualificazione data, al riguardo, dal consolidato orientamento della Corte di giustizia UE. Quindi se l’operazione è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come mera assegnazione di bene immobile in quanto tale è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
In relazione al trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte indirette, alla predetta cessione, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito. Poiché la cessione del ramo di azienda avviene in favore dei Comuni, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto dall’articolo 3 del TUS, a mente del quale “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 699/2021, ha chiarito che è rilevante IVA (aliquota 10%) il progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione e la gestione di un centro natatorio. Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva e rientrando nell’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune è possibile detrarre l’Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire i criteri che tipizzano la natura commerciale di un’attività che viene intrapresa. Nel caso di specie, si ritiene che l’esercizio dell’attività da parte del Comune oggetto del progetto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, non avvenga in qualità di pubblica autorità, anche in considerazione che la regolazione dell’assetto delle posizioni giuridiche viene disciplinato su base pattizia secondo le regole proprie degli operatori economici privati.
Con riferimento ai rapporti di locazione finanziaria e di gestione è sussistente anche il presupposto oggettivo dell’Iva, considerate le pattuizioni, che fanno emergere la sussistenza, rispettivamente, tra Comune-soggetto finanziatore e tra Comune-soggetto gestore, di rapporti giuridici nell’ambito dei quali “avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (..); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico”.
Considerata anche la sussistenza del presupposto territoriale dell’Iva, è assoggettabile ad Iva l’attività di realizzazione, di locazione finanziaria e di gestione dell’impianto natatorio disciplinata nella bozza di Convenzione, e, conseguentemente, con l’applicabilità dell’Iva ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell’opera, in virtù di un rapporto sinallagmatico.
Per quanto riguarda, invece, alla cessione del diritto di superficie sulle aree su cui sarà realizzato il centro da costruire, e su eventuali immobili, che il Comune intende effettuare al soggetto finanziatore, allo scopo di consentire la stipula del contratto di leasing immobiliare, l’Agenzia ritiene che il contratto di costituzione del diritto di superficie debba essere esaminato, da un punto di vista
economico, nell’ambito delle diverse pattuizioni contrattuali che caratterizzano il complesso dei rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione del progetto PPP. L’assenza di una somma di denaro che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di superficie non comporta la qualifica dell’operazione di cessione come gratuita. La cessione senza corrispettivo trova una legittima giustificazione economica che si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare. Tale circostanza, unitamente al fatto che la cessione di diritto di superficie viene effettuata “ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria”, consente di qualificare tale operazione come onerosa. Pertanto, rientrando nell’ambito applicativo dell’Iva, la costituzione o cessione del diritto di superficie su terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile ai fini Iva con aliquota ordinaria, ed è soggetta ad imposta fissa di registro ai sensi dell’articolo 40 del TUR, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 2 (con riferimento all’imposta catastale) e della nota all’art. 1 della Tariffa (quanto all’imposta ipotecaria) di cui al d.lgs. n. 347 del 1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione tra Comune e Regione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 592 del 16/09/2021 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione a titolo gratuito tra Comune e Regione e tra Regione e Società in house.
Nel caso di specie, la Regione ha approvato un Piano di realizzazione di “rustici modulari” per l’artigianato e per la piccola impresa sul territorio regionale, previsti nel Progetto Regionale di Sviluppo. I rustici modulari, finanziati dall’Amministrazione regionale sono stati realizzati, in veste di Enti attuatori, da alcuni Comuni e Comunità Montane. Gli stessi devono essere acquisiti al patrimonio regionale per essere, quindi, trasferiti alla Società che provvederà, per conto della Regione, a stipulare i contratti di leasing finanziari con i soggetti interessati. I rapporti tra Regione e Comuni e tra Regione e Società sono regolati da apposite convenzioni. Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti di cessione, ha chiesto di conoscere la corretta tassazione ai fini delle imposte indirette dei seguenti atti:
a) cessione dal Comune alla Regione dei rustici modulari in oggetto; per la stipula in oggetto non è previsto alcun corrispettivo e che pertanto avviene a titolo gratuito, quale adempimento traslativo dell’obbligazione gravante in capo al Comune in forza della convenzione;
b) cessione dalla Regione alla Società, dei rustici modulari al fine di dotare il cessionario degli strumenti idonei per l’esecuzione del mandato innanzi indicato. Tali atti di cessione saranno effettuati a titolo gratuito.
L’Agenzia ritiene che alla cessione da parte del Comune alla Regione dei rustici modulari, nel condividere la soluzione del notaio istante, vada applicata la disciplina fiscale stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito dall’art.2 comma 47 del DL 262/2006, convertito con la legge 286/2006. La reintroduzione delle imposte di successione e sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, poiché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità). In base al combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e 2, comma 47, del citato decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con Circolare 22 gennaio 2008, n.3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Nella fattispecie in esame, poiché la cessione avviene in favore della Regione, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta di successione e donazione, come dispone l’articolo 3 del citato TUS. Pertanto, la presente cessione non è da soggettare ad imposta ipotecaria in relazione alle formalità eseguite nell’interesse della Regione.
Con riferimento, invece, alla cessione dei rustici modulari da parte della Regione alla Società, l’atto produce effetto di trasferire gli immobili a titolo gratuito a favore della società, assumendo rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell’art. 1 del TUS, secondo cui «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi». Pertanto, il citato trasferimento di immobili, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della Regione a quella della Società è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8 per cento dal successivo comma 48.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION