Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.