Trasporto scolastico, nessun pagamento di corrispettivo per il mancato servizio

Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esigenze finanziarie per avvio anno scolastico, in G.U. il nuovo D.L. n. 111/2020

È stato pubblicato in G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020 il D.L. 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, costituito da sei articoli, autorizza 300 milioni di euro di spesa per le Regioni e le Province Autonome sul fronte del trasporto pubblico locale e 150 milioni per i Comuni e le Città metropolitane da destinare all’implementazione del servizio di scuolabus. Le Regioni e gli Enti locali potranno disporre delle somme già previste e attribuite dal DL Rilancio e dal DL Agosto anche per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale e scolastico, somme queste che verranno poi reintegrate con la prossima legge di bilancio. Sarà una verifica a consuntivo a quantificare l’effettivo fabbisogno delle Regioni e degli enti locali che dovrà tener conto delle perdite dovute alla mancata bigliettazione e all’incremento dei costi sostenuti. Attualmente le risorse destinate alle regioni per il TPL, aggiuntive rispetto al fondo ordinario, sono pari a 500 milioni con il DL Rilancio e 400 con il Dl Agosto.
In particolare, ai sensi del comma 2 del decreto, i Comuni potranno utilizzare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun ente potrà destinare nel 2020 risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, l’art. 3 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, a favore degli enti locali, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee all’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee. I criteri e le modalità delle risorse saranno definiti con apposito decreto del MEF. Vengono, inoltre, destinati ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, altresì, misure a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di quattordici anni posti in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi presso l’istituto scolastico. Secondo l’art. 5 del decreto, il genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità agile, in quanto incompatibile con tale modalità esecutiva e comunque in alternativa a tale misura, solo uno dei genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio avvalendosi di un congedo straordinario che garantisce un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto per la determinazione dell’indennità relativa al congedo di maternità, senza però considerare l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive e altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati. I benefici in questione potranno essere riconosciuti soltanto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Avvio anno scolastico e trasporto pubblico locale: il provvedimento del Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo, secondo lo stralcio di comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri, interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale.

Misure per l’avvio dell’anno scolastico
Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Inoltre, le nuove norme semplificano l’assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, inoltre, misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

Trasporto pubblico locale
In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID–19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.
Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida per il trasporto scolastico

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico. Le linee guida definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale.

Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori

  • Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.
  • Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

 Misure specifiche per il trasporto scolastico

  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno.
  • Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
  • Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.
  • Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.
  • Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
  • Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni.
  • Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
  • Agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente.
  • La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.

Deroghe al distanziamento di un metro nei seguenti casi:

  • in caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia;
  • consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti;
  • nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
  • Il Comune può determinare sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico, Anci scrive al Mit: “Necessarie risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni”

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico.
Le linee guida oltre a contenere indicazioni generali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di sanificazione e areazione del mezzo, di distanziamento per la salita e discesa dai mezzi, per la misurazione della temperatura prevedono interventi che determineranno una riduzione della capienza dei mezzi con un conseguente significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio.
A tal proposito l’ANCI il 6 agosto scorso ha inviato alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti una lettera con una nota di dettaglio sui costi sostenuti dai Comuni per il servizio del trasporto scolastico e la stima su un possibile aggravio che potrà derivare dalle misure contenute nelle citate linee guida.
Nella missiva l’Anci pertanto ha chiesto alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti l’individuazione di risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni, per assicurare il servizio di trasporto scolastico, essenziale a garantire alla ripresa della scuola a settembre il diritto allo studio per gli alunni e le alunne.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei servizi e prestazioni individuali domiciliari e di trasporto scolastico

L’art. 116 del DL Rilancio, in attesa di pubblicazione in G.U., sostituisce integralmente l’art. 48 del DL. 18/2020 (c.d. Curata Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che disciplina la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l’infanzia e dell’attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani.
La modifica normativa introdotta dalla lettera a) del comma 1 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione  dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possano essere  rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle potranno essere definite tramite co-progettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni saranno autorizzate, inoltre, al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo e senza quindi affrontare ulteriori oneri. Tale importo sarà suddiviso in tre distinte quote:

  • una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento;
  • una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività;
  • una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori

Viene, altresì, specificato che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi e scolastici  e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

In ultimo, la lettera b) del comma 1 dell’art. 116 dispone che all’articolo 92, comma 4-bis del DL 18/2020 primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse. AL riguardo, si rammenta che il comma 4-bis  reca una serie di disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico (escludendo la possibilità per i committenti di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi) e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.  La modifica normativa permette, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico, no a decurtazioni di corrispettivo durante il periodo di sospensione COVID-19

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 92 del DL 18/2020, in corso di conversione, rubricato “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli”, volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per le imprese di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico. Nello specifico è previsto che i committenti dei predetti servizi non possono applicare, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.  Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION