Conferenza Stato Città e Autonomie Locali: 50mln ai comuni per potenziare il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Il sottosegretario all’Interno ha presieduto la riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 marzo 2023, durante la quale l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto di un contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna. Le risorse, ripartite tra 5.098 Comuni, hanno l’obiettivo di incrementare, nel corso dell’anno, il servizio di trasporto scolastico disabili di 14.373 utenti.
Il decreto reca altresì gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023.

Successivamente, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 175 milioni di euro per l’anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023. Con il decreto in esame viene ripartito il predetto contributo tra 5.099 Comuni per attivare, nel corso dell’anno, il servizio di asilo nido per 22.822 bambini in età 3-36 mesi.

E’ stato, inoltre, dato parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo di cui all’articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e all’articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Parere favorevole è stato dato anche sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane. Il Fondo è da ripartire annualmente tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale, in proporzione all’entità delle rate annuali di rimborso del debito. Con il presente provvedimento le risorse del Fondo per l’anno 2022, pari a 13.500.347 euro, vengono ripartite fra i sei comuni, capoluogo di città metropolitane di Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino, Messina e Palermo.

Infine, è stata data una informativa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2023, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L’importo complessivamente distribuito è di euro 6.313.320,34 (vedi Report della seduta).

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico di studenti disabili: Riparto contributo di 30 mln di euro ai Comuni

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022 (in corso di pubblicazione in G.U.), si è proceduto al riparto tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Per il 2022 è stato individuata come riferimento per l’obiettivo di servizio la percentuale di copertura dell’8,95% degli utenti disabili in età scolastica trasportati rispetto al totale degli alunni disabili. Le risorse sono assegnate ai Comuni con un valore di copertura inferiore a tale percentuale, fino a colmare tale divario. Il costo riconosciuto per il 2022 è pari a 3.475,44 euro per ciascuno studente aggiuntivo trasportato, dato che l’anno scolastico è già in corso, mentre nei prossimi anni esso salirà a 4.625,39 euro.

A causa delle operazioni di arrotondamento effettuate non è stato possibile ripartire esattamente i 30 milioni di euro previsti. Il totale delle risorse assegnate, mediante il prodotto tra utenti trasportati disabili aggiuntivi e il costo complessivo considerato per il trasporto di un utente disabile in età scolastica, ha consentito infatti di assegnare 29.944.777 euro tra tutti i comuni. Il delta di risorse necessario ad arrivare all’assegnazione dei 30 milioni di euro pari a 55.223 euro è stato ripartito tra i comuni in maniera proporzionale, in base al peso delle maggiori risorse ricevute da ciascun comune rispetto al totale delle risorse distribuite a tutti i comuni, così facendo il costo di riferimento riconosciuto per il 2022, per l’individuazione delle maggiori risorse è pari a 3.475,44 euro. Le risorse aggiuntive destinate ai comuni per l’incremento del numero di utenti disabili da trasportare della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado saranno oggetto di monitoraggio, secondo modalità e tempi che saranno definiti in sede di adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse, anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme non utilizzate, in tutto o in parte, per le finalità in esame.

Allegati: Nota Metodologica

 

La redazione PERK SOLUTION

Oneri economici a carico del Comune per il servizio di trasporto dello studente disabile

Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza che sulla famiglia dello studente  medesimo non incombe un onere di contribuzione mentre ricade sulla amministrazione comunale lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Tale servizio deve essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli artt. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È quanto sancito dal Consiglio di Stato, sez. I, con sentenza 15 marzo 2021, n. 403.
La Sezione ha ricordato che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell’art. 34 Cost., al pari di quello delle persone normo-dotate. Esso è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’art. 34 Cost.
L’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituisce fattore fondamentale dello sviluppo della personalità e trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 38 Cost. (Corte cost. n. 215 del 1987, ribadito di recente nella sentenza n. 83 del 2019). Essa richiede adattamenti sia logistici che didattici alla singola persona con disabilità, attraverso la definizione di percorsi educativi individualizzati che riflettano le difficoltà specifiche di ciascuno studente e le caratteristiche del gruppo in cui l’inserimento deve essere realizzato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2023 del 2017; id. n. 758 del 2018; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Cam c. Turchia, 23 febbraio 2016, in particolare paragrafi 65 e 66).
Tali diritti hanno avuto pieno riconoscimento anche sul piano europeo nell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 2 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, primo comma, nell’art. 15 della Carta Sociale Europea (G.I. c. Italia, Corte Europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 10 settembre 2020). Il trasporto con le sue specifiche caratteristiche legate alla particolare disabilità motoria del minore è indispensabile a garantire la realizzazione del diritto all’istruzione. La circostanza che il minore disabile fruisca presso l’istituto anche di prestazioni sanitarie riabilitative non modifica la natura del trasporto che rimane scolastico. Pertanto, non è corretto sostenere che il diritto al trasporto scolastico debba essere garantito nella misura delle risorse disponibili e comunque nell’ambito del vincolo della parità di bilancio del Comune. La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap, accertato ai sensi della l.n. 104 del 1992, assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati” (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione. Il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2320 del 2017; id., sez. V, n. 809 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION