Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2024

Con decreto del Ministero dell’interno del 22 gennaio 2024 sono state approvate le modalità di certificazione, per l’anno 2024, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale sono unioni di comuni; consorzi tra enti locali; comunità montane; province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali devono presentare le richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2024) a partire dal 31 gennaio 2024 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2024;
  • modello “B1” (consuntivo 2023) a decorrere dal 25 marzo 2024 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2024.

L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2023

Con decreto del Ministero dell’interno del 17 gennaio 2023 sono state approvate le modalità di certificazione, per l’anno 2023, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali devono presentare le richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2023) a partire dal 31 gennaio 2023 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2023;
  • modello “B1” (consuntivo 2022) a decorrere dal 31 marzo 2023 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2023.

L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.

Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2022

Con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno sono state approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito dell’ Area riservata del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati). Eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali interessati devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le
due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
– modello “B” (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2022;
– modello “B1” (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2022.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA sul trasporto pubblico locale

La Direzione Centrale della Finanza locale, con apposito comunicato, informa che il 14 maggio 2021 provvederà alla chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B”) relativi all’IVA sul trasporto pubblico preventivo anno 2021. Nella stessa data verrà disposta la chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B1”) concernenti l’IVA sul trasporto pubblico saldo anno 2020.
L’acquisizione dei predetti certificati si rende necessaria per stabilire l’esatto ammontare del contributo da pagare entro il 30 giugno 2021 (modello “B”) nonché del contributo da erogare entro il 30 novembre 2021 (modello “B1”).
A tal riguardo è stato riscontrato che negli ultimi anni le risorse stanziate per tale finalità non sono sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, circostanza più volte rappresentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al fine di rideterminare le risorse da allocare, all’inizio dell’esercizio finanziario con la legge di bilancio, sul capitolo di spesa pertinente.
Considerato che anche per il corrente esercizio finanziario il MEF non ha tenuto conto di quanto segnalato dalla Direzione Centrale e, preso atto che le richieste di contributo dovrebbero essere nettamente superiori alle risorse attualmente assegnate sul capitolo di spesa, questo almeno si evince dai dati seppur parziali in possesso dell’Ufficio, l’unica possibilità di apportare correttivi è rappresentata dall’emanazione della prossima legge di assestamento al bilancio dello Stato anno 2021.
Vista l’imminente predisposizione degli atti propedeutici per l’emanazione della citata legge di assestamento, la Direzione invita gli enti a voler trasmettere, con assoluta precisione, i dati relativi alla certificazione in questione al fine di formulare una richiesta di variazione, sia in termini di competenza che di cassa, per l’attribuzione di ulteriori risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IVA sui contributi Covid a favore delle imprese di trasporto pubblico locale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del  31.03.2021, chiarisce che i contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, debbano considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972. La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al …[omissis]… rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”. Le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale attuativo dell’11 agosto 2020 n. 340).
L’Agenzia ricorda che le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA. In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. In termini generali, la qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale). Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della crisi epidemiologica COVID 19. Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, come definito dall’articolo 3 del D. Interm. n. 340/2020, un “contributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società beneficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, meramente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili. Il contributo in parola integra, pertanto, il criterio indicato nel citato paragrafo 1.1, lettera a), della circolare 34/E/2013, in quanto, come si è visto, quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici criteri indicati dal D. Interim. n. 340/2020 senza alcuna discrezionalità, da parte dell’ente erogatore. Inoltre, nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Tuttavia l’Agenzia precisa che l’irrilevanza ai fini Iva riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Gli enti locali beneficiari potenziali del rimborso statale dell’IVA corrisposta in relazione alla gestione del trasporto pubblico locale hanno tempo fino al 1° marzo 2021 per inviare la dichiarazione sull’importo che presumono di pagare nell’anno in corso a titolo di IVA, e fino al 30 aprile per l’invio della dichiarazione relativa al dato consuntivo, cioè dell’importo effettivamente pagato nell’anno precedente.
Le relative certificazioni corrispondono, rispettivamente, al modello B e al modello B1 contenuti negli allegati al decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.3 del 4 gennaio 2001), che individua le modalità di applicazione della norma istitutiva del contributo (articolo 9, comma 4, della legge n. 472/1999) e le modalità di erogazione.
Con una circolare n. 6/2021 del 4 febbraio, la Direzione centrale della Finanza locale riepiloga gli enti beneficiari, cioè quelli “che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, che sono: unioni di comuni, consorzi, comunità montane, province della regione Sardegna.
Nel documento sono indicati anche le modalità di trasmissione delle certificazioni alle prefetture, le conseguenze della mancata o tardiva trasmissione e i contatti per chiarimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Approvate in Conferenza Unificata le Linee guida del trasporto pubblico

Sono state approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Le linee guida contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese.
La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.
Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.
Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.
Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.
Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa una  autodichiarazione.

TPL: al via i contributi alle Regioni per il trasporto su gomma e ferro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che è stato firmato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e registrato dalla Corte dei conti, il decreto interministeriale con il quale si potrà procedere all’erogazione di 1 miliardo e 600 milioni di contributi statali per il Trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. È la prima tranche di erogazione dell’80% del Fondo Nazionale TPL 2020 di oltre 4,8 miliardi.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è inoltre favorevole a valutare eventuali ulteriori forme di somministrazione anticipata del restante fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION