ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente

L’ANAC, con delibera n. 1047/2020, ha chiarito che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’Autorità ricorda che la ratio degli incentivi tecnici sia stata individuata nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva. ” (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lazio, delibera n. 57 del 6 luglio 2018).
L’erogazione di questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto in altri termini, gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Non si riscontra nelle fonti di rango primario una specifica disciplina sugli oneri di trasparenza delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi concernenti gli stessi incentivi tecnici. E appare problematico anche individuare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di pubblicare i dati desumibili dalle stesse. Ad esempio, essi non possono essere ricondotti ai dati concernenti la retribuzione per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione circoscritto ai soli dirigenti, laddove l’istituto, ai sensi dell’art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016, non si applica al personale con qualifica dirigenziale; né possono essere riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati aggregati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti

È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, proposte di modifica sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle società quotate

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 9 luglio a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con delle osservazioni e proposte di modifica in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’. Nella predisposizione di precedenti atti sullo stesso tema, l’Autorità aveva già rilevato alcune criticità delle norme di riferimento che potrebbero condurre ad applicazioni distorte della disciplina. Le modifiche proposte con l’Atto di segnalazione riguardano l’ambito soggettivo di applicazione e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione ‘Amministrazione trasparente’

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 1° luglio 2020 ha richiamato le amministrazioni e gli organismi indipendenti di valutazione al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine. L’Autorità ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”, richiamando amministrazioni e OIV
L’utilizzo di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle informazioni è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa. Le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 in materia di riutilizzabilità dei dati prevedono che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano resi disponibili anche a seguito di accesso civico, siano pubblicati in formato di tipo aperto e siano riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. La disponibilità dei dati in formato aperto è, pertanto, strettamente funzionale, non solo alla facilità di consultazione e riutilizzabilità, ma anche alla indicizzazione degli stessi, atteso che i dati pubblicati in formato non aperto ne impediscono la rintracciabilità tramite motori di ricerca web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trasparenza servizio rifiuti: dal 1° luglio le nuove regole ARERA

Dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.
Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.
Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
– il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
– i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
– le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.
A tal riguardo, l’IFEL ha messo a disposizione degli Enti la seguente documentazione:

La pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare

Con comunicato del 27 maggio 2020 il Presidente dell’ANAC ricorda che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.
Il comunicato ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.
Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 6).
Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli.
Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34), l’Autorità invita le amministrazioni comunali a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le indicazioni ANAC sull’attuazione delle misure di trasparenza nella fase emergenziale

La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con un Comunicato del Presidente, nellìottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, obblighi di Trasparenza: Nota di aggiornamento dell’IFEL

L’IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444 e nell’allegato Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti, che – in conseguenza dell’emergenza da COVID -19 – sono state differite da ARERA al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti, con la Delibera 2020 59/2020/R/com del 12 marzo scorso. I termini per l’applicazione delle disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani restano invece fissati al 1° gennaio 2021 per gestori e Comuni che hanno un bacino di popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Nella nota vengono descritti i principali adempimenti in materia di trasparenza del servizio rifiuti richiesti ai gestori del servizio integrato, ovvero a tutti i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto RT), di spazzamento e lavaggio strade (SL), di gestione tariffe e relazioni con gli utenti, incluso il Comune qualora esso gestisca la totalità o parte di tali servizi. La nota non fornisce, invece, un’interpretazione pedissequa delle prescrizioni dettate dall’Autorità, che potrà promanare solo da quest’ultima, in qualità di unica istituzione legittimata a fornire un’interpretazione autentica delle delibere in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION