ANAC, Contratti a titolo gratuito: si devono applicare i principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza

L’esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza. L’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazioni appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

È quanto evidenziato da ANAC nel Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, affermando che che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

La non assoggettabilità al Codice dei contratti gratuiti comporta l’impossibilità di applicare direttamente le regole della trasparenza. Al fine di garantirla, comunque, la stazione appaltante è chiamata alla pubblicazione in ‘Amministrazione trasparente’ sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’ delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. È quanto evidenziato dall’ANAC, con la delibera n. 24 del 17 gennaio 2024, emanando un provvedimento di adeguamento del sito web di una società bresciana che si occupa di servizi di ecologia, pulizia aree lacustri, manutenzione aree verdi e giardini, pulizie condominiali e uffici, affidataria di contratti di appalto da parte della amministrazione del territorio.

 

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ANAC: Azienda speciale delle farmacie inadempiente in fatto di trasparenza

Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.

Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.

E’ quanto ha rilevato l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ha adottato nei confronti dell’Azienda speciale delle farmacie, un provvedimento d’ordine che richiede l’adeguamento agli obblighi di legge entro trenta giorni.

Anac aveva già avvertito l’Azienda speciale delle Farmacie delle irregolarità riscontrate, chiedendo di risolvere le criticità evidenziate. Da controlli successivi è emerso, invece, che l’Azienda non aveva dato corso a tutte le richieste omettendo dati rilevanti come il contratto del direttore generale, i compensi successivi al 2018, gli importi di viaggi e missioni. Sono omessi inoltre gli incarichi affidati nel 2020, e pure l’indicazione dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Assenti anche i dati sulla dotazione organica antecedente al 2023. Mancanti sono pure le dichiarazioni di variazione patrimoniale del presidente e vice-presidente del CdA.

 

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Piattaforma unica trasparenza, sul sito Anac l’applicazione web per i servizi pubblici locali

E’ in funzione dal 18 luglio, come stabilito dal Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, il primo nucleo della Piattaforma unica della Trasparenza, gestita da Anac. Si tratta di un passaggio di semplificazione essenziale per le Pubbliche amministrazioni e per il mercato dei servizi e dei contratti pubblici. Consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei Servizi pubblici locali, sostituendo l’invio attraverso Pec con accesso diretto tramite un’applicazione informatica.

I Responsabili unici del procedimento (Rup), in maniera guidata, potranno inviare ad Anac la documentazione assolvendo l’obbligo di pubblicazione e di trasparenza. L’applicazione è disponibile all’interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti dal d. lgs. 201/2022, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall’Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli enti nella redazione degli atti previsti, vengono fornite indicazioni e suggerimenti utili a snellirne l’operato, attraverso uno schema di provvedimento per predisporre la relazione sulla modalità di gestione del servizio e motivare l’affidamento a società in house.

Il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo, quindi, di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

 

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Anac: più trasparenza nelle procedure di assunzione di personale

A seguito di segnalazioni da parte parlamentare su presunte illegittimità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato riguardo la copertura di 322 posti di operatore socio-sanitario da parte di un’azienda sanitaria regionale, l’Anac è intervenuta con Comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, facendo presente la rilevanza dal punto di vista della trasparenza e delle misure anticorruttive delle procedure concorsuali.

I fatti segnalati facevano riferimento ai bandi, nei quali sono stati inseriti requisiti di partecipazione, che hanno come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. L’Autorità rileva che tra le aree di rischio delle amministrazioni pubbliche, aree richiamate con forza anche nel Piano anticorruzione, vi sono proprio quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera. Alle amministrazioni e agli enti spetta assicurare la massima trasparenza nell’area dei concorsi, asl fine di prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Anac raccomanda, inoltre, “di avere cura nella predisposizione di bandi di concorso, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, ad esempio fissando un requisito di accesso alla procedura che limita di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le relative procedure concorsuali favoriscano soggetti predeterminati”.

 

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Anac: la carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito comunale

Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute.

E’ quanto ha ribadito Anac, delibera n. 114 del 15 marzo 2023, intervenendo nei confronti di un Comune del Lazio ordinando la pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Per Anac, sostenere – come ha fatto il Comune – di non avere risorse per rifare il sito comunale e di aver atteso di partecipare ad un avviso pubblico di finanziamenti per rinnovare il sito tecnologicamente obsoleto, non è accettabile come scusante per la non trasparenza. Infatti, nel Comune é mancata notifica pubblica sul sito di atti approvati, di pagamenti dell’amministrazione, di bandi di gara e contratti.

 

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Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmetterli contestualmente all’Anac. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, la relazione di cui all’articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio. L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’Anac. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma, consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

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Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Circolare in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022, con la quale fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022  (cosiddetto “Decreto Trasparenza) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Tali indicazioni fanno seguito a quelle già contenute nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la presente si raccorda con l’obiettivo di approfondire ulteriori aspetti, nella consapevolezza che – a fronte di un testo normativo particolarmente ricco di elementi innovativi – verranno esaminate in questa sede le questioni più rilevanti che sono state rappresentate a questa Amministrazione e le innovazioni che meritano un primo approccio interpretativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni

Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (Oiv). Tali organismi sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione; utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire all’Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi. Sul sito di Anac (vedi allegati) sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION