Pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento di un immobile acquistato dallo Stato

Il trasferimento a titolo oneroso di un immobile acquistato dallo Stato è esente dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con risposta n. 111 del 16/02/2021. L’Ente pubblico istante fa presente che, la Provincia ha messo in vendita un immobile che è stato acquistato dallo Stato esercitando un diritto di prelazione. Al momento della stipula dell’atto di compravendita, la predetta Provincia “ha rappresentato che il pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento dell’immobile (comprese quelle di registrazione) oltre alle spese per il contratto di vendita e gli accessori, sono a carico dello Stato, parte acquirente, ai sensi dell’articolo 1475 del c.c.
L’Agenzia evidenzia che il comma 1 dell’articolo 10, modificando l’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento» mentre il successivo comma 3 che «Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta». Pertanto, il trasferimento dell’immobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ma solo all’imposta di registro.
Con riferimento, invece, ai “soggetti obbligati al pagamento” dell’imposta in argomento, il comma 7 dell’articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che «Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente (…) sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello stato».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION