TOSAP in caso di lavori in concessione pubblica

L’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato è soggetta al pagamento della TOSAP. È quanto stabilito dalla CTR Toscana, con la sentenza del 24/09/2021 n. 1034, nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. I giudici tributari,  anche sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. In particolare, i giudici ricordano che il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dalla sussistenza o meno di un atto di concessione – autorizzazione all’occupazione del soprassuolo comunale. È applicabile nella specie, l’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di cui si controverte, in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità.
Né sussiste l’esenzione ai sensi dell’art. 49, lett. a, del richiamato decreto, “posto che la società A. s.p.a. ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l’esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, le ipotesi di esenzione dalla TOSAP previste dal d.lgs. n. 507 del 1993 art. 49 lett. a) nel bilanciamento tra l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela danno la prevalenza al secondo…. con rimando poi all’ eventuale esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato all’esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte ritiene che l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati (art. 143 comma 2) per la durata di regola_ non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6)…. a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni … ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49 lett. a del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato” (Cass. n. 18385/2019 nonché 28341/2019 e 20974/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Secondo riparto a saldo per il ristoro delle minori entrate TOSAP/COSAP

Con comunicato n. 2 del 15 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il decreto del 10 dicembre 2020 (in corso di pubblicazione nella G.U.), recante il « Secondo riparto a saldo, per la quota residua complessiva pari a 102,13 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero dell’interno dall’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell’esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato diffuso nella voce “I Decreti” ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento opera i seguenti riparti sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (allegato B), per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale:
– delle risorse del fondo di 46,88 milioni di euro, istituito dall’articolo 181, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall’articolo 109, comma 1-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
– del saldo della quota residua del fondo di cui all’articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n.34 del 2020, pari a 12,75 milioni di euro, non distribuita con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020;
– delle risorse incrementali pari a 42,5 milioni di euro dello stesso fondo, stanziate dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2020.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

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DL Agosto, proroga esenzione TOSAP e COSAP per tutto il 2020

L’art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, prolunga la durata della sospensione dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, già fissata al 31 ottobre dall’art. 181 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), a favore delle imprese di pubblico esercizio. Le ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni, ascrivibili all’ulteriore proroga, sono state stimate in 42,5 milioni di euro alla cui ripartizione si provvederà con apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si rammenta che l’art. 181 del DL Rilancio, anche al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, esonera dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (ora al 31 dicembre 2020) gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della Tosap e della Cosap.
In particolare, l’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991:

a. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), vale a dire ai soggetti intestatari di concessioni di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della TOSAP e COSAP, con conseguente rimborso delle somme versate nel medesimo periodo da parte dei comuni.
Il comma 2 del medesimo art. 181 prevede che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 (prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Il successivo comma 3 introduce la possibilità per i medesimi soggetti, fino al 31 ottobre 2020 (termine prorogato al 31 dicembre 2020 dal DL Agosto), di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall’art. 5 della legge n. 287 del 1991. Per la posa di tali opere amovibili non è richiesta autorizzazione preventiva ed è disapplicato il limite temporale di novanta giorni per la rimozione (comma 4).
È previsto, altresì, che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – saranno rinnovate per la durata di 12 anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

 

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Ristoro minori entrate Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni per un importo complessivo di 114,75 milioni di euro.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati sono indicati nell’allegato A.

 

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TOSAP dovuta dal titolare della concessione

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8628 del 07/05/2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica.
L’impianto normativo di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del D.lgs. n. 507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il presupposto impositivo-oggettivo della Tosap da quello passivo-soggettivo. Dal complesso normativo si ricava che il primo, ossia il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente dalla superficie occupata e non prende in considerazione il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nell’art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo. L’art. 38, rubricato oggetto della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione, la cui esistenza determina l’insorgenza dell’obbligo di versare il tributo, precisando che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche senza titolo, di aree pubbliche di comuni, province. Inoltre sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione governativa. Non ha, invece, trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l’intenzione espressa dal legislatore delegante, nella legge 23.10.1992 n. 421, art. 4, comma 4, di connettere il presupposto oggettivo della tassa all’effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per via dell’occupazione di suolo del demanio comunale e provinciale. In conclusione, quindi, deve necessariamente preferirsi, la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme disciplinanti, nel d.lgs. n. 507/1993, la TOSAP, individua nell’art. 39 del citato decreto legislativo un ordine di graduazione della legittimazione passiva di imposta, ravvisando nel criterio di tassazione che prevede quale soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale percorribile solo in assenza del titolare di atto di concessione o di autorizzazione. Tale indirizzo interpretativo è, inoltre, rispettoso del principio, sancito dall’art. 23 Cost., di tassatività e determinatezza della norma tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o analogiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imprese di pubblico esercizio esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP e dal COSAP. È quanto stabilisce l’art. 187-bis del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri.
Si prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbano essere presentate in via telematica all’ufficio competenza allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, gli esercenti saranno esonerati dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione. Viene disapplicato il limite di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001 (“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”).
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero della TOSAP e del COSAP è istituito un fondo di 127 milioni di euro per l’anno 2020, che verrà ripartito, con apposito decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION