La cancellazione dei debiti sotto i 1000 euro consente il recupero dell’IVA per la società di rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107/2020, all’istanza di una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata anche dell’applicazione e della riscossione della TIA (assolvendo all’obbligo di pagamento dell’imposta, ad aliquota agevolata del 10 per cento), ammette la possibilità – a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010 – di procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale.
L’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 136/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. Dal suddetto annullamento automatico emerge per la società istante un credito corrispondente all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. Sul punto, l’Agenzia ricorda la possibilità di esercitare, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la rettifica dell’imposta (Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, recepita dall’art. 26 del decreto IVA). Infatti, l’art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’IVA a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, DL n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION