Sottoscritta l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025

L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con l’Ipotesi di CCNQ sottoscritto oggi il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedi COVID dipendenti pubblici, i chiarimenti dell’INSP

L’INPS con messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020 fornisce chiarimenti sui periodi compresi per le prestazioni del TFS e del TFR. L’Istituto ricorda che l’art. 25 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I nuovi congedi sono assimilabili ai congedi parentali, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.
L’Istituto conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, viene precisato che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION