IFEL: Nuove modalità di alimentazione della banca dati SIOPE

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento con l’obiettivo di illustrare le nuove modalità di alimentazione di SIOPE, le modifiche recentemente apportate alla piattaforma SIOPE+ e per fornire ai Comuni le informazioni e gli accorgimenti utili a migliorare il colloquio applicativo con SIOPE+. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 settembre del 2022, verranno meno, infatti, gli adempimenti dei tesorieri e dei cassieri riguardanti la trasmissione alla banca dati SIOPE delle informazioni codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi 2023 e successivi. Conseguentemente, a decorrere dall’esercizio 2023, la banca dati SIOPE sarà alimentata dai dati dell’infrastruttura SIOPE+, sviluppata e gestita dalla Banca d’Italia per conto della Ragioneria generale dello Stato.

Per approfondimenti è possibile consultare il documento “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+ – versione 9 dell’ottobre 2022”, sul sito del MEF dove, ai sensi dell’art. 14, co. 8-bis, della legge n. 196/2009, è pubblicata la documentazione tecnica, tempo per tempo vigente, sullo standard OPI (regole tecniche e schemi XSD) e sulle regole di colloquio. La Banca d’Italia, inoltre, ha messo a disposizione degli enti una pagina dedicata che raccoglie le informazioni sul funzionamento di SIOPE+ e le novità interessanti per i Comuni che colloquiano con la piattaforma.

Al fine di migliorare la gestione dell’autenticazione applicativa per il colloquio con la piattaforma SIOPE+ (autenticazione A2A), si IFEL fornisce le seguenti indicazioni pratiche:

  • associare sempre all’A2A utilizzata per il colloquio con la piattaforma SIOPE+, uno o più amministratori che aggiungendosi
    all’amministratore principale (la persona che ha originariamente chiesto l’A2A) consentono all’Ente di ridurre i rischi di irreperibilità dell’amministratore principale (assenza temporanea dall’ufficio o per quiescenza).
  • qualora in fase di richiesta di una A2A, l’Ente non riuscisse ad accedere ai sistemi di self-registration tramite SPID o CNS, dovrà inoltrare la richiesta di assistenza alla casella e-mail autoregistrazione@bancaditalia.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet, Aggiornamento principi contabili concernente la disciplina del Tesoriere

La Commissione Arconet nella seduta del 24 giugno 2020 ha avviato l’esame riguardante l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, unitamente all’allegato n. 17 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al Tesoriere. Si renderà pertanto necessario ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze dopo l’intervento ad opera dell’art. 52 del D.L. 104/2020.
Si ricorda che l’art. 52 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, ha previsto ulteriori semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti locali, disponendo l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL. In particolare:

  • con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente;
  • con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo, durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;
  • con l’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione con schemi di cui all’allegato 8 del D.lgs. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.

L’obbligo di invio al tesoriere degli allegati delle delibere di variazione predisposti secondo lo schema dell’allegato 8 è limitato ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION