Avviso 2/2023 per l’accesso ai contributi del Fondo ex art. 72 del Codice del Terzo Settore

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 101 del 20 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, disponibile sul sito internet del Ministero, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l’Avviso 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali
interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare
l’importo di euro 600.000,00. La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Vademecum affidamento servizi sociali

Anci ha pubblicato la seconda edizione del “Vademecum sull’affidamento dei Servizi sociali tra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore” realizzato nell’ambito di “Co-progetta – Un’amministrazione condivisa, percorso formativo finanziato del PON Inclusione 2014-2020 e realizzato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e Anci. 
Il Vademecum, pensato come uno strumento operativo a disposizione degli operatori della pubblica amministrazione ma anche del Terzo settore, descrive gli istituti di riferimento per l’affidamento dei servizi sociali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice del Terzo settore provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva di integrazione.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida ANAC per la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali

Sono state pubblicate in G.U. n. 188 del 12 agosto 2022 le Linee Guida n. 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Le linee guida sono state elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3/5/2022 reso sul testo delle presenti Linee guida, non sono vincolanti, ma rappresentano suggerimenti volti a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo
sviluppo delle migliori pratiche.

Con questo strumento si intende agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti e l’omogeneità delle pratiche amministrative. Le Linee Guida puntano ad intercettare e chiarire le numerose richieste giunte ad ANAC da parte del Terzo settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del codice del Terzo settore che si applica ad ambiti coperti anche dal codice degli Appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

 

Terzo Settore, In G.U. il registro unico nazionale

Pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

il Decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il Decreto precisa, inoltre, che l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Codice (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smi) sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
– le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
– le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
– gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
– le reti associative (artt. 41 e ss.);
– le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
– le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:
– le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– le formazioni e le associazioni politiche;
– i sindacati;
– le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
– le associazioni di datori di lavoro;
– gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. il decreto sull’adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore

È stato pubblicato in G. U. n. 102 del 18.04.2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, con il quale sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’art. 13 introduce l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio (in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore) formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Autore: La redazione PERK SOLUTION