Pubblicato in G.U. il decreto Election Day 2024

È stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2024 il decreto n. 7/2024, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024, fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno e l’accorpamento delle amministrative e regionali. Per l’anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

L’art. 2 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della “popolazione legale” (comma 236).

L’art. 3 interviene per garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile. Si stabilisce, infatti, che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del T.U.O.E.L. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l’elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Si disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Ciò anche al fine di valorizzare lo status degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e in conformità, del resto, a quanto già previsto dalla legge 11 giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani.

L’art. 4 innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti. In deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL, si dispone che per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei Ministri al terzo mandato per i Sindaci per i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha dato via libera al provvedimento che innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti.

Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A questo punto – continua Decaro – diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale”.

È previsto inoltre l’accorpamento delle date di svolgimento delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali, che interessano la Basilicata, l’Umbria e il Piemonte, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata in G.U la legge sul terzo mandato dei sindaci e controllo di gestione nei piccoli comuni

Pubblicata nella G.U. n. 99 del 29-4-2022 la legge n. 35 del 12 aprile 2022 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva (solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION