Terzo mandato Sindaci, decreto slitta a prossima riunione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data odierna, ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, c.d. decreto elezioni, che dovrebbe prevedere l’aumento da due a tre mandati dei limiti di permanenza consecutiva in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti e la cancellazione del limite negli enti con meno di 5mila abitanti.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’art. 4 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Attualmente è previsto che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica – precisa la relazione al decreto – risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità.

La norma dovrebbe innalzare il limite da due a tre mandati consecutivi per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUEL. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Senato al terzo mandato per i Sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti

Nella seduta del 5 aprile è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato, con 190 sì e 23 astensioni,  il ddl n. 2462 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati  volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva
(solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION