Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo pretorio, a norma dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2020, n. 1947. Circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al d.lgs. 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 11 marzo 2020, n. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R. Potenza, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128).
Nel caso di specie, lo Statuto del Comune intimato prevede una esplicita disciplina della pubblicazione e della esecutività del regolamento, essendo previsto che “I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore contestualmente al primo giorno di pubblicazione”. Lo Statuto, quindi, differenzia la fase di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento, che dipende dal compimento della pubblicità ex art. 124 t.u.e.l. da quella della entrata in vigore del Regolamento stesso (che viene fatta coincidere con il primo giorno della seconda pubblicazione).
Il TAR Lombardia condivide la tesi difensiva del Comune, secondo la quale la seconda pubblicazione non è integrativa dell’efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, ma è rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della vacatio legis di cui all’art. 10 delle Preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.