Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza non definitiva n. 05039/2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).
Nel caso di specie, il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento, tra l’altro, della delibera di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri lamentano il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 259, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, (“Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”). Con i motivi aggiunti i ricorrenti, oltre all’illegittimità derivata, deducono l’incompetenza della Giunta all’adozione dell’atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale, il quale non ha presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit..
Il Collegio dubita della costituzionalità della norma e ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. La questione è rilevante nel presente giudizio, essendo l’applicazione dell’art. 259, primo comma, del T.U.E.L. vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all’organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.
La redazione PERK SOLUTION