I parcheggi a pagamento (strisce blu) pagano la tassa sui rifiuti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19739 del 12/7/2021, ritiene legittimo l’assoggettabilità alla tassa sui rifiuti del soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione. La Corte ha avuto modo di chiarire come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta, in linea di principio, la tassa anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 1623 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047). Presupposto della Tarsu è, comunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1. (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003). Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), la Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. La soggezione alla tassa rifiuti trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa, cioè alla gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea (per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio) alla produzione di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Paga la tassa rifiuti il gestore di un’attività commerciale all’interno di un edificio scolastico

Il gestore di un bar all’interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento dell’imposta sui rifiuti. La CTR per il Piemonte, con sentenza del 15.06.2021, n. 428/5, ha accolto l’appello promosso dal Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in materia di avviso di pagamento per Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno d’imposta 2013, che accoglieva il ricorso del gestore ritenendolo fondato perché la tassa relativa ai rifiuti non figurava tra gli oneri posti a carico del gestore aggiudicatario del bando pubblico e per il fatto che l’art. 33-bis del D. L. n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008 prevedeva che detto onere fosse corrisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente ai Comuni.
Secondo i giudici d’appello, la circostanza che nel bando di gara per la gestione del servizio bar e ristoro all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudicatario sia tenuto al pagamento delle utenze per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento non vuole affatto dire che “altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria” non ve ne siano.
La tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è un’obbligazione estranea al bando di aggiudicazione, ma ciò nonostante è un’obbligazione periodica e cogente in capo all’aggiudicatario.
Spiegano inoltre i giudici che l’esenzione di cui gode il Ministero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo estendibile a chi all’interno delle strutture scolastiche svolga attività commerciali, anche se le stesse siano svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica. Tale obbligazione tributaria è altresì autonoma o indipendente rispetto all’esenzione dalla tassa locale accordata al Ministero per le scuole statali site nel territorio comunale e non può certo avvantaggiarsene un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION