Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli: Prescrizione quinquennale della Tarsu

Ai tributi locali è applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. n. 4, in luogo di quello ordinario di dieci anni. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza del 28/06/2023 n. 9104, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

I giudici di prime cure, hanno, pertanto, accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria in materia di Tarsu avanzata dal contribuente, non avendo l’ente impositore fornito alcuna prova circa l’avvenuta notificazione di atti interruttivi della stessa nel termine di cinque anni. Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed alcuna prova concreta a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta, atteso che contrariamente a quanto affermato l’Agente della Riscossione ha depositato in realtà soltanto gli estratti di ruolo ma non anche le relate di notifica degli atti citati, sicchè devono dunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenza e prescrizione, laddove si consideri che il tributo, soggetto a prescrizione quinquennale, attiene all’anno 2012 e la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 08.03.2022, ben oltre il termine di decadenza e prescrizione eccepito, senza che sia stata data prova della notifica di atti interruttivi tra la notifica degli accertamenti e la notifica dell’atto impugnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Il ministero dell’Istruzione dispone i pagamenti ai Comuni per i contributi Tarsu 2022

ANCI rende noto che il ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta del contributo annuo pari a 51,034 milioni di euro corrisposto dal Ministero direttamente ai Comuni che quest’anno ha avuto, grazie all’impegno dell’Anci, un incremento di 12,3 mln rispetto ai 38,034 milioni degli anni precedenti.
Il riparto per l’annualità 2022, è stato approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 ottobre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 13% ai 4.385 Comuni, che hanno raggiunto nel 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA.
Le risorse assegnate sono consultabili nella tabella  “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2022”.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARSU sull’immobile destinato a Bed and Breakfast

La superficie di un terrazzo pertinenziale destinata a ricezione turistica è soggetta al pagamento della TARSU. A tale conclusione è giunta la CTR ligure, con sentenza del 20/09/2021 n. 708, ribaltando l’esito della decisione dei giudici di primo grado. La Commissione tributaria provinciale aveva, infatti, ritenuto che l’occasionalità e la marginalità dell’attività di bed and breakfast svolta sulla superficie del terrazzo non mutava la naturale destinazione dell’immobile a civile abitazione.
I giudici rammentano che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso. adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Peraltro, il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.
L’esclusione disposta dalla CTP si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione. Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo. Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.
La superficie, oggetto di attività di carattere commerciale da parte di una società, peraltro dimostrata tramite dichiarazione di inizio attività, non può in alcun caso essere esente dal pagamento della TARSU.

L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

L’annullamento con sentenza passata in giudicato della delibera TARSU, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 15 marzo 2021, n. 7188. Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune, secondo cui (Cass. n. 1979 del 2018) “non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della Delibera del 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti”. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrava, non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION